Art. 13 
 
Utilizzo nell'anno 2022 delle  risorse  assegnate  agli  Enti  locali
                       negli anni 2020 e 2021 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo  1,  comma  822,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  vincolate  alla  finalita'  di
ristorare l'eventuale perdita di gettito  e  le  maggiori  spese,  al
netto delle minori spese, connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la  predetta
emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano  nelle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge
n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma  2,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno  2022
per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo
periodo non utilizzate alla fine  dell'esercizio  2022,  confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non  possono
essere svincolate  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma  1-ter,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  non  sono  soggette  ai  limiti
previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in
eccesso dalle regioni e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.». 
  3. Gli enti locali che utilizzano le risorse  di  cui  al  comma  1
nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
31  maggio  2023,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario  e  dall'organo   di   revisione   economico-finanziaria,
attraverso un modello e con le modalita'  definiti  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da adottare entro il 30 ottobre 2022. La  certificazione  di  cui  al
primo periodo non  include  le  riduzioni  di  gettito  derivanti  da
interventi autonomamente assunti dalla regione o  provincia  autonoma
per gli enti locali  del  proprio  territorio,  con  eccezione  degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale.  La  trasmissione
per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai  sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice  dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto  legislativo  n.  82  del  2005.  Gli  obblighi  di
certificazione di cui al presente comma, per gli  enti  locali  delle
regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per  il  tramite  delle
medesime regioni e province autonome. 
  4. Gli enti locali che trasmettono  la  certificazione  di  cui  al
comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma  entro  il
30  giugno  2023,  sono  assoggettati  a  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti  compensativi  o  del
fondo di solidarieta'  comunale  in  misura  pari  all'80  per  cento
dell'importo delle risorse  attribuite,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020,  da  applicare
in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024.  Nel  caso  in  cui  la
certificazione di cui al comma 3 e'  trasmessa  nel  periodo  dal  1°
luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio,  dei  trasferimenti  compensativi  o   del   fondo   di
solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' comminata in  misura
pari al 90  per  cento  dell'importo  delle  risorse  attribuite,  da
applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. La  riduzione
del   fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   dei   trasferimenti
compensativi o del fondo di solidarieta' comunale  di  cui  al  primo
periodo e' applicata in misura pari al  100  per  cento  dell'importo
delle risorse attribuite, da applicare in tre annualita' a  decorrere
dall'anno  2024,  qualora  gli  enti  locali   non   trasmettano   la
certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023.  A
seguito dell'invio tardivo  della  certificazione,  le  riduzioni  di
risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle
risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 ottobre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
ottobre 2023». 
  6. All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «limitatamente  agli  esercizi  finanziari  2020  e  2021»,
ovunque ricorrano, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «limitatamente
agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».