Art. 3 Sedi delle Scuole 1. Le Scuole hanno sede presso gli Archivi di Stato indicati nella Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963.
Note all'art. 3: - Si riporta la Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «TABELLA B ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA 1) Torino; 7) Genova; 13) Roma; 2) Milano; 8) Parma; 14) Napoli; 3) Mantova; 9) Modena; 15) Bari; 4) Venezia; 10) Bologna; 16) Palermo; 5) Bolzano; 11) Firenze; 17) Cagliari; 6) Trieste; 12) Perugia».