Art. 3 
 
                          Sedi delle Scuole 
 
  1. Le Scuole hanno sede presso gli Archivi di Stato indicati  nella
Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica n.  1409
del 1963. 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  la  Tabella  B  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          recante «Norme relative  all'ordinamento  ed  al  personale
          degli Archivi di Stato»: 
    

                                                          «TABELLA B

        ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE
             DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

       1) Torino;          7) Genova;          13) Roma;
                  
       2) Milano;          8) Parma;           14) Napoli;
                  
       3) Mantova;         9) Modena;          15) Bari;
                  
       4) Venezia;         10) Bologna;        16) Palermo;
                  
       5) Bolzano;         11) Firenze;        17) Cagliari;
                  
       6) Trieste;         12) Perugia».