Art. 4 
 
                 Organi delle Scuole e loro compiti 
 
  1. Sono organi delle Scuole: 
    a) il Direttore; 
    b) il Consiglio didattico. 
  2. Le funzioni di Direttore sono svolte dal Direttore dell'Archivio
di Stato presso cui e' istituita la Scuola. Il Direttore  si  avvale,
per le attivita' di segreteria della Scuola, di  una  unita'  interna
all'istituto. Sia le  funzioni  di  direzione  sia  le  attivita'  di
segreteria non determinano alcun onere per la  finanza  pubblica,  in
quanto svolte da personale di ruolo dell'amministrazione. 
  3. Il Consiglio didattico e' presieduto dal Direttore della  Scuola
ed e' composto dai titolari degli insegnamenti attivati. Il Consiglio
formula proposte ed esprime pareri in  materia  di  organizzazione  e
coordinamento delle attivita' didattiche e formative. 
  4. Alle riunioni del Consiglio didattico in cui  sono  esaminati  i
programmi dei corsi di formazione e  aggiornamento  per  la  gestione
documentale  sono  ammessi  a  partecipare  anche  il  Soprintendente
archivistico e bibliografico competente  per  territorio,  o  un  suo
delegato, nonche' i rappresentanti designati  dagli  enti  che  hanno
sottoscritto accordi con le Scuole ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
con oneri a loro carico.