Art. 5 Organizzazione didattica 1. Gli insegnamenti delle Scuole si distinguono in obbligatori e facoltativi, come indicato nella Tabella A allegata al presente decreto. Al fine di garantire l'uniformita' dei piani formativi, gli insegnamenti obbligatori sono gli stessi in tutte le Scuole. 2. Il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il relativo Consiglio didattico, predispone ogni anno il piano degli insegnamenti opzionali, da individuare prioritariamente tra quelli indicati nella Tabella A. Le Scuole, su parere del Consiglio didattico, possono inserire ulteriori insegnamenti opzionali, collegati alla storia locale e ai fondi archivistici conservati. 3. Lo svolgimento dell'attivita' didattica puo' avvenire anche mediante insegnamento a distanza per mezzo di sistemi informatici, per un numero di ore comunque non superiore al 25% delle ore complessive di didattica. 4. Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti e' subordinato al superamento degli esami di profitto di cui alla Tabella A e di quelli eventualmente attivati ai sensi del comma 2, secondo periodo, per un numero di crediti non inferiore a 120. 5. Il diploma di specializzazione per archivisti e' valido ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato»: «Art. 31 (Direzione delle sezioni separate d'archivio). - La direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivista, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Universita' degli studi, allorche' si tratti di: a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario; b) archivi delle Province; c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia; d) consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 30; e) archivi che il Ministro per l'interno su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»: «Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. 3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.».