Art. 5 
 
                      Organizzazione didattica 
 
  1. Gli insegnamenti delle Scuole si distinguono  in  obbligatori  e
facoltativi, come indicato  nella  Tabella  A  allegata  al  presente
decreto. Al fine di garantire l'uniformita' dei piani formativi,  gli
insegnamenti obbligatori sono gli stessi in tutte le Scuole. 
  2. Il Direttore di ciascuna Scuola, sentito il  relativo  Consiglio
didattico,  predispone  ogni  anno  il   piano   degli   insegnamenti
opzionali, da individuare prioritariamente tra quelli indicati  nella
Tabella A. Le Scuole, su  parere  del  Consiglio  didattico,  possono
inserire ulteriori  insegnamenti  opzionali,  collegati  alla  storia
locale e ai fondi archivistici conservati. 
  3. Lo svolgimento  dell'attivita'  didattica  puo'  avvenire  anche
mediante insegnamento a distanza per mezzo  di  sistemi  informatici,
per un numero  di  ore  comunque  non  superiore  al  25%  delle  ore
complessive di didattica. 
  4. Il conseguimento del diploma di specializzazione per  archivisti
e' subordinato al superamento degli esami di  profitto  di  cui  alla
Tabella A e di quelli eventualmente attivati ai sensi  del  comma  2,
secondo periodo, per un numero di crediti non inferiore a 120. 
  5. Il diploma di specializzazione per archivisti e' valido ai  fini
e per gli effetti di cui all'articolo 31 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1409 del 1963, anche in relazione al disposto  di
cui all'articolo 30, comma 4,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          recante «Norme relative  all'ordinamento  ed  al  personale
          degli Archivi di Stato»: 
                «Art.   31   (Direzione   delle   sezioni    separate
          d'archivio).  -  La  direzione   delle   sezioni   separate
          d'archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art.
          30 deve essere affidata a impiegati che siano  in  possesso
          del  diploma  conseguito  nelle   scuole   di   archivista,
          paleografia e diplomatica istituite presso gli  archivi  di
          Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari
          istituite presso le Universita' degli studi,  allorche'  si
          tratti di: 
                  a) archivi delle Regioni a  statuto  speciale  e  a
          statuto ordinario; 
                  b) archivi delle Province; 
                  c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia; 
                  d) consorzi di cui al secondo  comma  dell'articolo
          30; 
                  e)  archivi  che  il  Ministro  per  l'interno   su
          proposta del sovrintendente archivistico competente e udita
          la Giunta del Consiglio superiore degli  archivi,  giudichi
          di particolare importanza.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della legge 6 luglio 2002, n. 137»: 
                «Art. 30 (Obblighi conservativi). - 1. Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche'  ogni
          altro  ente  ed  istituto  pubblico  hanno   l'obbligo   di
          garantire  la  sicurezza  e  la  conservazione   dei   beni
          culturali di loro appartenenza. 
                2. I soggetti  indicati  al  comma  1  e  le  persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  ivi  compresi  gli
          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i  beni
          culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli  archivi
          correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo  indicato
          dal soprintendente. 
                3. I privati proprietari, possessori o  detentori  di
          beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 
                4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo  di
          conservare i propri archivi nella  loro  organicita'  e  di
          ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo  di
          inventariare  i  propri  archivi  storici,  costituiti  dai
          documenti relativi agli affari esauriti da  oltre  quaranta
          anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
          di conservazione  e  inventariazione  sono  assoggettati  i
          proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
          archivi  privati   per   i   quali   sia   intervenuta   la
          dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari
          e   dei   relativi   aggiornamenti    e'    inviata    alla
          soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno  per  gli
          accertamenti di cui all'articolo 125.».