Art. 11 
 
  Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola 
 
  1. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1-quinquies,  dopo  le  parole  «aziende  agricole
interessate» sono inserite le  seguenti:  «,  purche'  tali  impianti
occupino una superficie complessiva non superiore  al  10  per  cento
della superficie agricola aziendale». 
    b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: 
  «1-septies. Il comma 1 non si applica  agli  impianti  fotovoltaici
con  moduli  collocati  a  terra,  a  condizione  che  occupino   una
superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie
agricola aziendale. 
  1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che,
pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma
1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di  monitoraggio  di
cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della  attestazione
della  continuita'  dell'attivita'  agricola  e  pastorale  sull'area
interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10
per cento della superficie agricola aziendale.».