Art. 11 Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola 1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purche' tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale». b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: «1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. 1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuita' dell'attivita' agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».