Art. 14 
 
Contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta   per   l'efficienza
                  energetica nelle regioni del Sud 
 
  1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,  Sardegna  e  Sicilia
volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a  promuovere
la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino  al  30  novembre
2023 e' attribuito un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta,
nel limite di 145 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2022  e
2023,  nella  misura  massima  consentita  dal  regolamento  (UE)  n.
651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno   2014,   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito  d'impresa
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione  che  tale  cumulo,  tenuto
conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della
base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,
non porti al superamento del costo sostenuto. 
  2.  I  costi  ammissibili  all'agevolazione  di  cui  al  comma   1
corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per
conseguire un livello piu' elevato di  efficienza  energetica  e  per
l'autoproduzione di energia da fonti  rinnovabili  nell'ambito  delle
strutture produttive. Con decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di  cui  al
presente articolo, con  particolare  riguardo  ai  costi  ammissibili
all'agevolazione, alla documentazione richiesta,  alle  procedure  di
concessione, anche ai  fini  del  rispetto  del  limite  degli  oneri
annuali di cui al comma  1,  nonche'  alle  condizioni  di  revoca  e
all'effettuazione dei controlli. 
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 e'  concessa  ai  sensi  e  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento  (UE)
n. 651/2014. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  145  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.