Art. 15 
 
 Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso 
 
  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in  opera  degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,  ossia  sonde
geotermiche, destinati al riscaldamento  e  alla  climatizzazione  di
edifici e alla produzione di energia elettrica. 
  6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis  sono  inoltre
individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, nonche'  i  casi  in  cui  l'installazione  puo'  essere
considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».