Art. 16 
 
Misure  per  fronteggiare  l'emergenza  caro  energia  attraverso  il
  rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale
  a prezzi equi 
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale a prezzi  ragionevoli  ai  clienti
finali e, contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, il GSE o le societa' da  esso  controllate  (di
seguito  «Gruppo  GSE»)  avvia,  su  direttiva  del  Ministro   della
transizione ecologica, procedure per  l'approvvigionamento  di  lungo
termine di gas naturale  di  produzione  nazionale  dai  titolari  di
concessioni di coltivazione di gas. 
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni  di  coltivazione
di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale  e
nella piattaforma continentale, a manifestare  interesse  ad  aderire
alle procedure di cui al  comma  1,  comunicando  i  programmi  delle
produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli  anni
dal 2022 al 2031, nonche' un elenco di possibili sviluppi, incrementi
o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo  stesso  periodo
nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime  di
entrata in  erogazione,  del  profilo  atteso  di  produzione  e  dei
relativi investimenti necessari. La  disposizione  di  cui  al  primo
periodo si applica alle concessioni i cui  impianti  di  coltivazione
ricadono in tutto o in parte in aree considerate  idonee  nell'ambito
del Piano  per  la  transizione  energetica  sostenibile  delle  aree
idonee,  approvato  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
ecologica  28  dicembre  2021,  anche   nel   caso   di   concessioni
improduttive  o  in  condizione  di  sospensione   volontaria   delle
attivita'. La predetta comunicazione e' effettuata nei confronti  del
Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica  e  dell'ARERA,
entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di  interesse  ai
sensi del primo periodo. 
  3. I procedimenti  di  valutazione  e  autorizzazione  delle  opere
necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma
2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio  dei
procedimenti medesimi. Le procedure di  valutazione  ambientale  sono
svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di  cui  all'articolo  8,
comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di
durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla  fine
del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e
prezzi definiti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica  e
sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce  la  copertura  dei
costi totali effettivi delle singole produzioni,  inclusi  gli  oneri
fiscali e un'equa remunerazione,  ferma  restando  la  condizione  di
coltivabilita' economica del giacimento. Lo schema di contratto  tipo
di acquisto e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre i volumi  di  gas
di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui  al  comma  4  a
clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione  su  base
pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e  delle
finanze e della transizione ecologica, di concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole
e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo
di offerta e' predisposto dal Gruppo GSE e  approvato  dai  Ministeri
dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. 
  6. Il Gruppo GSE e' autorizzato a rilasciare garanzie  a  beneficio
dei concessionari di  cui  al  comma  2  in  relazione  ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai  clienti
finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai  contratti
stipulati ai sensi del comma 5.