Art. 17 Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza e' pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»; b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN", con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario; b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».