Art. 17 
 
        Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili
utilizzati in purezza e' pari ad almeno 200 mila tonnellate,  che  si
incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»; 
    b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine  di  supportare  la  promozione  dei  biocarburanti
sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3,  lettera  d-bis)
anche  attraverso  la  riconversione  delle  raffinerie  tradizionali
ricadenti all'interno di siti  di  bonifica  di  interesse  nazionale
(SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della  transizione
ecologica, il fondo denominato "Fondo per la decarbonizzazione e  per
la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN",  con  una
dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45  milioni
per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto  del
Ministro della transizione ecologica, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
stabilite le modalita' di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si
provvede: 
    a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  transizione
ecologica,  iscritte  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con  modificazioni
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per  130  milioni  di  euro,  e
dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019,
per 20 milioni di euro, che sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per restare acquisite all'erario; 
    b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45  milioni
per l'anno 2023 e  ad  euro  10  milioni  per  l'anno  2024  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui  all'articolo  2,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  111  del  2019,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 
  3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».