Art. 18 
 
                    Ferrovie dello Stato Italiane 
 
  1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa'
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.». 
  2. Gli interventi realizzati sulle aree  di  cui  all'articolo  20,
comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative
opere di connessione alla rete elettrica  di  trasmissione  nazionale
sono  dichiarati  di  pubblica  utilita'  ed   i   relativi   termini
autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto  legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ferme  restando  le  competenze  in  materia
paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.