Art. 18 Ferrovie dello Stato Italiane 1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.». 2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilita' ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.