Art. 19 
 
Disposizioni di  supporto  per  il  miglioramento  della  prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.  102,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  dopo  le  parole  «Provveditorati  interregionali
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti»  sono
inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la
Struttura per la progettazione di beni ed  edifici  pubblici  di  cui
all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»; 
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8.  La  realizzazione  degli  interventi  compresi  nei  programmi
definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali  per
le  opere  pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'   sostenibili,   dalle   amministrazioni   interessate    e
dall'Agenzia  del  demanio,  in  considerazione  della  tipologia  di
intervento e delle  eventuali  diverse  forme  di  finanziamento  che
insistono sul medesimo immobile,  al  fine  di  promuovere  forme  di
razionalizzazione e di coordinamento tra gli  interventi,  anche  tra
piu' amministrazioni, favorendo economie di scala e  contribuendo  al
contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le  opere
pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili  realizzano  gli  interventi  ricompresi  nei   programmi
predisposti  ai  sensi  del  comma  2,  secondo  le  modalita'   piu'
innovative, efficienti ed economicamente  piu'  vantaggiose,  nonche'
utilizzando  metodi  e  strumenti  elettronici  di  modellazione  per
l'edilizia e le infrastrutture.  Su  richiesta  del  Ministero  della
transizione  ecologica,  d'intesa  con  le  strutture  operative  dei
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del
demanio puo' curare anche l'esecuzione degli interventi gia'  oggetto
di convenzionamento con le medesime strutture  operative  nell'ambito
dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi  del  comma  2.  I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,  l'Agenzia  del
demanio e il Ministero della  difesa  o  gli  organi  del  genio  del
medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici, ivi inclusi  il  mercato  elettronico  della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA).».