Art. 20 
 
Contributo del Ministero  della  difesa  alla  resilienza  energetica
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza energetica nazionale,  il  Ministero  della  difesa,
anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in  concessione
o utilizza direttamente, in tutto o in  parte,  i  beni  del  demanio
militare o a qualunque titolo  in  uso  al  medesimo  Ministero,  per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,
anche ricorrendo, per la copertura  degli  oneri,  alle  risorse  del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2,  previo  accordo
fra il Ministero  della  difesa  e  il  Ministero  della  transizione
ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di  coerenza
con gli obiettivi specifici del PNRR e  di  conformita'  ai  relativi
principi di attuazione. 
  2.  Le  articolazioni  del  Ministero  della  difesa  e   i   terzi
concessionari dei beni di cui al  comma  1  possono  provvedere  alla
fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma  1  ai
clienti finali organizzati in Comunita'  energetiche  rinnovabili  ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199. Alle Comunita' energetiche rinnovabili possono  partecipare  gli
enti militari territoriali. 
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199  e  sono  assoggettati  alle  procedure  autorizzative   di   cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.
Competente ad esprimersi in materia paesaggistica e'  l'autorita'  di
cui  all'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.