Art. 9 
 
 Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 
 
  1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Ferme restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa  sull'energia  elettrica,   l'installazione,   con   qualunque
modalita', di impianti solari fotovoltaici e termici  sugli  edifici,
come  definiti  alla  voce  32   dell'allegato   A   al   regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici  e  la  realizzazione  delle  opere
funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti  edifici
o strutture  e  manufatti,  nonche'  nelle  relative  pertinenze,  e'
considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e' subordinata
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di
assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione  degli  impianti  che
ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere
b) e c), del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  individuati  ai  sensi
degli articoli da 138 a 141 del medesimo  codice,  e  fermo  restando
quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».