Art. 3
Autorita' nazionale
1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato
«Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello
nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche
inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di
produzione biologica.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,
recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione
della normativa sui controlli in materia di produzione
agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016,
n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016,
n. 170», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
2018, n. 67.