Art. 3 Autorita' nazionale 1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», e' l'autorita' di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa europea in materia di produzione biologica.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018, n. 67.