Art. 3 
 
                         Autorita' nazionale 
 
  1. Ferma restando la competenza in materia di controlli di  cui  al
decreto legislativo 23  febbraio  2018,  n.  20,  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  di  seguito  denominato
«Ministro», e' l'autorita' di indirizzo  e  coordinamento  a  livello
nazionale  delle  attivita'  amministrative  e   tecnico-scientifiche
inerenti all'applicazione  della  normativa  europea  in  materia  di
produzione biologica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto  legislativo  23  febbraio  2018,  n.  20,
          recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione
          della normativa sui  controlli  in  materia  di  produzione
          agricola e agroalimentare biologica, predisposto  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016,
          n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto  2016,
          n. 170», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  21  marzo
          2018, n. 67.