Art. 4 
 
                          Autorita' locali 
 
  1. Nel  rispetto  delle  competenze  primarie  e  concorrenti  loro
spettanti e ferma restando la competenza in materia di  controlli  di
cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano  sono  le  autorita'  locali
competenti, nel  rispettivo  territorio,  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  amministrative  e   tecnico-scientifiche   relative   alla
produzione biologica. Le regioni adeguano  i  propri  ordinamenti  ai
principi della presente legge. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio
          2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3.