Art. 4
Autorita' locali
1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro
spettanti e ferma restando la competenza in materia di controlli di
cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' locali
competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle
attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla
produzione biologica. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai
principi della presente legge.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 23 febbraio
2018, n. 20, si veda nelle note all'art. 3.