Art. 5
Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e
gasivore
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per
cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 15 per cento e' rideterminato nella misura del 20 per
cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.