Art. 7 
 
Trasparenza dei prezzi - Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  e
Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 
 
  1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole «normale  andamento  del  mercato»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie  ed
elementi  specifici  sulle  motivazioni  che  hanno  determinato   le
variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci  giorni  dalla
richiesta comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e  comunque  non
inferiore a 2.000 euro  e  non  superiore  a  200.000  euro.  Analoga
sanzione si applica  nel  caso  siano  comunicati  dati,  notizie  ed
elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie  si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n.
689 in quanto compatibili.». 
  2. Per le attivita'  istruttorie,  di  analisi,  valutazione  e  di
elaborazione  dei  dati,  nonche'  di  supporto  al  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi  e'  istituita,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un
dirigente di livello  generale,  ed  e'  assegnato  un  dirigente  di
livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione
organica dirigenziale del Ministero. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire
gli incarichi dirigenziali di cui al comma  2,  anche  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. All'Unita' di missione  di  cui  al  comma  2  e'  assegnato  un
contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a  bandire  una
procedura concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
predetto personale  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei
limiti della vigente  dotazione  organica,  da  inquadrare  nell'Area
Terza,  posizione  economica  F3,  del  Comparto  Funzioni  Centrali,
ovvero, nelle  more  dello  svolgimento  del  concorso  pubblico,  ad
acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti proveniente  da
altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche,  ovvero  ad  acquisire  personale  con  professionalita'
equivalente proveniente da societa'  e  organismi  in  house,  previa
intesa con le amministrazioni vigilanti, con  rimborso  dei  relativi
oneri. 
  5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo  3,  comma
5, lettera d), del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  i
titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per  il
mercato italiano sono tenuti a  trasmettere,  la  prima  volta  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al  Ministero  della  transizione  ecologica   e   all'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti
ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche
degli  stessi  sempre  entro  il  termine  di  quindici  giorni.   Le
informazioni tramesse sono trattate nel rispetto  delle  esigenze  di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. 
  6. La pianta organica del ruolo  dell'ARERA,  determinata  in  base
all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'
incrementata di 25 unita', nell'area funzionariale  F3,  al  fine  di
ottemperare  ai  maggiori  compiti   assegnati   dalla   legge,   con
particolare riferimento  al  monitoraggio  e  controllo  dei  mercati
energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per  l'anno
2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno
2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno
2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno
2030 e di euro 2.918.270  a  decorrere  dall'anno  2031  si  provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie  disponibili  sul  bilancio  di
ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a euro 288.474  per  l'anno  2022,  di  euro
1.153.894 per l'anno 2023, di euro 1.197.521 per l'anno 2024, di euro
1.241.147 per l'anno 2025, di euro 1.284.775 per l'anno 2026, di euro
1.328.402 per l'anno 2027, di euro 1.372.028 per l'anno 2028, di euro
1.415.656 per l'anno 2029, di euro 1.459.282 per  l'anno  2030  e  di
euro 1.502.910 a  decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la  spesa  di
euro 512.181 per l'anno  2022  ed  euro  878.025  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.