Art. 18 
 
Disposizioni riguardanti le sanzioni  per  mancata  accettazione  dei
  pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica  e  i  pagamenti
  elettronici 
 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  del  5  agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica  e  trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi  dati,  le  parole  da  «Sono
esonerati  dalle  predette  disposizioni»   fino   alle   parole   «o
committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a  partire  dal  1°
luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi,  ragguagliati  ad  anno,
superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai  quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a  decorrere  dal  1°
luglio 2022, se la  fattura  elettronica  e'  emessa  entro  il  mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 
  4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei  dati  relativi
alle  operazioni  giornaliere  saldate   con   mezzi   di   pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.