Art. 19 
 
                   Portale nazionale del sommerso 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Al  fine  di  una
efficace   programmazione   dell'attivita'   ispettiva   nonche'   di
monitorare il fenomeno del lavoro sommerso  su  tutto  il  territorio
nazionale,  le  risultanze   dell'attivita'   di   vigilanza   svolta
dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  dal  personale   ispettivo
dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della  Guardia  di
finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso  nonche'  in
materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in  un  portale
unico  nazionale  gestito  dall'Ispettorato  nazionale   del   lavoro
denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale
del  sommerso  sostituisce  e  integra  le  banche   dati   esistenti
attraverso le quali l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  l'INPS  e
l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  portale
di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonche' ogni altro
provvedimento consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi
tutti gli atti  relativi  ad  eventuali  contenziosi  instaurati  sul
medesimo verbale.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro  5
milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000  annui  a  partire  dall'anno
2023 si provvede: 
    a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.