Art. 20 
 
Misure per il contrasto del fenomeno  infortunistico  nell'esecuzione
  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento
  degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
  1. Allo scopo di assicurare  un'efficace  azione  di  contrasto  al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove appositi  protocolli
di intesa con aziende e grandi  gruppi  industriali  impegnati  nella
esecuzione dei singoli interventi previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri: 
    a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al
datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze
dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati; 
    b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni
tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali
innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro; 
    c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di
analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla
compresenza di lavorazioni multiple; 
    d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.