Art. 21
Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di
ripresa e resilienza
1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie
di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari
alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del
Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure
di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di
cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e
componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalita' e
previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e
obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui
all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e
con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non
assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma
178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.