Art. 21 Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalita' e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi gia' fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1 possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.