Art. 22
Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto
1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni,
da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1.