Art. 22 
 
      Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  effettivi  gli  obiettivi  della  misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla  missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito  un  Fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti  beni,
da  trasferire  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  con  la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri  si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per  la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore  degli  enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1.