Art. 4 Modalita' di accesso e bandi del concorso interno 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso interno per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per ciascun ambito tecnico-scientifico individuato al comma 3, e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it. 3. I bandi di concorso indicano il numero di posti attribuito a ciascun ambito tecnico-scientifico che si intende attivare, assicurando l'assunzione di almeno una unita' di personale per ciascuno tra gli ambiti di seguito specificati, fermo restando il rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica: a) ambito bio-chimico; b) ambito energetico; c) ambito costruzioni e impianti. 4. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 102, commi 1, lettera b) e 3, e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 102 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 106 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita', nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.» - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.