Art. 4 
 
          Modalita' di accesso e bandi del concorso interno 
 
  1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  tecnico-scientifico  del
Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  avviene  mediante
concorso interno per titoli ed esami. 
  2. Il bando di concorso,  per  ciascun  ambito  tecnico-scientifico
individuato al  comma  3,  e'  adottato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento   e   pubblicato   sul   sito   internet   istituzionale
www.vigilfuoco.it. 
  3. I bandi di concorso indicano il numero  di  posti  attribuito  a
ciascun  ambito  tecnico-scientifico   che   si   intende   attivare,
assicurando l'assunzione  di  almeno  una  unita'  di  personale  per
ciascuno tra gli ambiti di seguito  specificati,  fermo  restando  il
rispetto del limite numerico complessivo della dotazione organica: 
    a) ambito bio-chimico; 
    b) ambito energetico; 
    c) ambito costruzioni e impianti. 
  4. Il concorso e' riservato al personale  del  Corpo  nazionale  in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 102, commi 1, lettera  b)
e 3, e 106, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla
procedura concorsuale e' effettuata, ai fini della  presentazione  in
via telematica della domanda  di  partecipazione,  in  conformita'  a
quanto  disposto  dall'articolo  64,  comma  2-quater,  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  oppure  mediante  il  sistema  di
autenticazione in uso presso il Dipartimento. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   102   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              -  Il  testo  dell'articolo  106  del  citato   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: 
                «Art.  106  (Concorso  interno  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso
          alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico,  ai  sensi
          dell'articolo 102, comma 1, lettera  b),  avviene  mediante
          concorso interno al quale  puo'  partecipare  il  personale
          appartenente al ruolo degli operatori  e  degli  assistenti
          che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio,
          in possesso di diploma di istruzione secondaria di  secondo
          grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi
          dell'articolo 103, comma 2. 
                2. I vincitori del  concorso  interno  sono  nominati
          ispettori tecnico-scientifici in prova  e  sono  ammessi  a
          frequentare  un  corso  di  formazione  residenziale  della
          durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o
          le  altre  strutture  centrali  e  periferiche  del   Corpo
          nazionale. 
                3. Al termine del corso di formazione, gli  ispettori
          tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le  prove
          d'esame ricevono  il  giudizio  di  idoneita'  al  servizio
          d'istituto formulato  dal  capo  del  Corpo  nazionale,  su
          proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del
          Dipartimento. Gli  esiti  dell'esame  determinano  l'ordine
          della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri
          previsti dalla normativa vigente. 
                4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento   sono
          stabiliti  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione, i criteri per la formulazione del  giudizio  di
          idoneita', nonche' le modalita' di  svolgimento  dell'esame
          finale. 
                5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici
          alle sedi di  servizio  e'  effettuata  in  relazione  alla
          scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
          graduatoria determinata ai sensi del comma  3,  nell'ambito
          delle sedi indicate dall'amministrazione.» 
                
                
              - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.