Art. 5 
 
                 Prove di esame del concorso interno 
 
  1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da  una
prova orale. 
  2. La prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato  oppure
nella risposta sintetica a  quesiti,  senza  l'ausilio  di  strumenti
informatici, sulle materie, differenziate e specificate  per  ciascun
ambito tecnico-scientifico previsto nel  bando,  nell'allegato  1  ed
afferenti al gruppo A. 
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati  che  hanno  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
  4. La prova orale verte sulle materie, differenziate e  specificate
per  ciascun   ambito   tecnico-scientifico   previsto   nel   bando,
nell'allegato 1 ed afferenti al gruppo A e al gruppo B, nonche' sulle
seguenti materie comuni a tutti gli ambiti: 
    a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    b)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al Dipartimento, e ordinamento del  personale  del  Corpo
nazionale. 
  5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda, tra quelle  indicate  nel  bando  di  concorso,  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
  6. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).