Art. 6 
 
                               Titoli 
 
  1. La commissione  esaminatrice  di  ciascun  ambito  professionale
tecnico-scientifico valuta, in base  alle  categorie  e  ai  punteggi
indicati nel presente articolo, i titoli di studio e le  abilitazioni
professionali, nonche' l'anzianita' di effettivo servizio  secondo  i
punteggi di cui al comma 4. 
  2. I titoli di studio e le  abilitazioni  professionali  ammessi  a
valutazione, con i relativi punteggi, sono: 
    a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate  o
equiparate: punti 3,00 
      1. biotecnologie (classe L-02); 
      2. scienze biologiche (classe L-13); 
      3. scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25); 
      4. scienze e tecnologie chimiche (classe L-27); 
      5. scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29); 
      6. scienze e tecnologie fisiche (classe L-30); 
      7. scienze e tecnologie per  l'ambiente  e  la  natura  (classe
L-32); 
      8. scienze geologiche (classe L-34); 
      9. laurea conseguita al  termine  di  un  corso  di  laurea  in
ingegneria o in architettura (tutte le classi); 
    b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a): punti 1,50; 
    c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di  seguito
indicate o equiparate: punti 4,00 
      1. biologia (classe LM-06); 
      2. biotecnologie agrarie (classe LM-07); 
      3. biotecnologie industriali (classe LM-08); 
      4. biotecnologie mediche, veterinarie e  farmaceutiche  (classe
LM-09); 
      5. fisica (classe LM-17); 
      6. scienze chimiche (classe LM-54); 
      7. scienze della natura (classe LM-60); 
      8. scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69); 
      9. scienze  e  tecnologie  della  chimica  industriale  (classe
LM-71); 
      10. scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73); 
      11. scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74); 
      12. scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (classe
LM-75); 
      13. scienze geofisiche (classe LM-79); 
      14. laurea magistrale conseguita al  termine  di  un  corso  di
laurea magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi); 
    d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera  c):
punti 2,00; 
    e) master universitario di I livello  avente  come  requisito  di
accesso il possesso di una delle lauree di cui alla lettera a): punti
0,30; 
    f) master universitario di I livello diversi  da  quelli  di  cui
alla lettera e): punti 0,15; 
    g) master universitario di II livello avente  come  requisito  di
accesso il possesso di  una  delle  lauree  magistrali  di  cui  alla
lettera c): punti 0,50; 
    h) master universitario di II livello diversi da  quelli  di  cui
alla lettera g): punti 0,25; 
    i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso
di  specializzazione  istituito  dalle  Universita',   correlato   al
possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c): punti
0,75; 
    l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree
magistrali di cui alla lettera c): punti 2,00; 
    m) abilitazione  professionale  correlata  al  titolo  di  studio
costituente  requisito  di   partecipazione   al   concorso,   oppure
abilitazione professionale correlata alle lauree di cui alle  lettere
a) e c): punti 0,50. Tale punteggio  non  e'  cumulabile  qualora  il
candidato sia in possesso di piu' abilitazioni. 
  3. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra  loro
cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo  complessivo
pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i punteggi per lauree
e  lauree  magistrali  afferenti  al  medesimo   corso   di   laurea,
considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. 
  4. Ad ogni anno di effettivo servizio sono attribuiti  0,10  punti,
cumulabili fino a un massimo di punti 1,00. Le frazioni di anno  sono
valutate in ragione mensile considerando, come mese  intero,  periodi
continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
Non e' computabile l'anzianita' di servizio richiesta quale requisito
per la partecipazione al concorso. 
  5. Sono  valutabili  esclusivamente  i  titoli  e  l'anzianita'  di
effettivo servizio  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine
previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande  di
partecipazione. 
  6. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta  e
prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.