Art. 15 
 
Misure temporanee per  il  sostegno  alla  liquidita'  delle  imprese
              tramite garanzie prestate da SACE S.p.A. 
 
  1. Al fine di consentire alle imprese con sede in  Italia,  diverse
dalle banche  e  da  altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito, di sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili  alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione  militare
russa  contro  la  Repubblica   ucraina,   dalle   sanzioni   imposte
dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti  della
Federazione  Russia  e  della  Repubblica  di  Bielorussia  e   dalle
eventuali misure ritorsive adottate  dalla  Federazione  russa,  SACE
S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022,  garanzie,  in  conformita'
alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in  favore
di banche, di istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e
degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in  Italia,
per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese,  ivi
inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata  a  supportare
le  importazioni  verso  l'Italia  di  materie  prime  o  fattori  di
produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o
abbia subito  rincari  per  effetto  della  crisi  attuale.  Ai  fini
dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi  in
atto   comporta    dirette    ripercussioni    economiche    negative
sull'attivita' d'impresa in termini di contrazione della produzione o
della   domanda   dovute   a   perturbazioni    nelle    catene    di
approvvigionamento dei fattori  produttivi,  in  particolare  materie
prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori  produttivi  o
dovute a cancellazione  di  contratti  con  controparti  aventi  sede
legale nella Federazione russa, nella  Repubblica  di  Bielorussia  o
nella  Repubblica  ucraina,  ovvero  che  l'attivita'  d'impresa  sia
limitata o interrotta  quale  conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e che le esigenze di liquidita' siano ad esse riconducibili. 
  2. La garanzia  copre  il  capitale,  gli  interessi  e  gli  oneri
accessori  fino  all'importo  massimo  garantito,   opera   a   prima
richiesta,  e'  esplicita,  irrevocabile  e  conforme  ai   requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data  del  31
gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficolta'  ai  sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno
2014, del regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014 e del regolamento (UE) n.  1388/2014  della  Commissione,
del 16 dicembre 2014. Nella definizione del  rapporto  tra  debito  e
patrimonio  netto  contabile  registrato  negli   ultimi   due   anni
dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come  indicato
dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE)
n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio  i  crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture  e
appalti, certificati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,
del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data  prevista
per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
Sono,  in  ogni  caso,  escluse  le  imprese  che  alla  data   della
presentazione della domanda presentano esposizioni classificate  come
sofferenze ai sensi  della  vigente  disciplina  di  regolamentazione
strutturale e prudenziale. Sono ammesse  le  imprese  in  difficolta'
alla data del 31 gennaio  2022,  purche'  siano  state  ammesse  alla
procedura  del  concordato   con   continuita'   aziendale   di   cui
all'articolo 186-bis del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  o
abbiano stipulato accordi di ristrutturazione  dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis del citato regio decreto  n.  267  del  1942  o
abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo  67  del  medesimo
regio decreto, a condizione che  alla  data  di  presentazione  della
domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il  soggetto
finanziatore, sulla base dell'analisi  della  situazione  finanziaria
del debitore, possa ragionevolmente presumere il  rimborso  integrale
dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo   47-bis,
paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del  regolamento  (UE)  n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
  4. Dalle garanzie di cui al presente articolo  sono  in  ogni  caso
escluse  le  imprese  soggette  alle  sanzioni  adottate  dall'Unione
europea, comprese quelle specificamente  elencate  nei  provvedimenti
che comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute  o  controllate  da
persone,  entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
dall'Unione europea e quelle  che  operano  nei  settori  industriali
oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura  in
cui il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli  obiettivi  delle
sanzioni  in  questione.  Sono  altresi'  escluse  le  societa'   che
controllano direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese  o  in  un
territorio  non  cooperativo  a  fini  fiscali,   ovvero   che   sono
controllate, direttamente o indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori  non
cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni  individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non  cooperative  a
fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea. 
  5. Le garanzie di cui  al  presente  articolo  sono  concesse  alle
seguenti condizioni: 
    a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre  2022,  per
finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi  di  un  preammortamento  di  durata  non
superiore a trentasei mesi; 
    b) fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  l'importo  del
prestito assistito da garanzia non e' superiore  al  maggiore  tra  i
seguenti elementi: 
      1) il 15 per cento  del  fatturato  annuo  totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi; 
      2) il 50 per cento dei costi sostenuti  per  fonti  energetiche
nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; 
    c) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei  limiti
delle seguenti quote percentuali: 
      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato  fino  a
1,5 miliardi di euro; 
      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese  con
valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi  di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    d) il premio annuale corrisposto  a  fronte  del  rilascio  delle
garanzie e' determinato come segue: 
      1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata
fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,
25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo
e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti,  in  rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti
base durante il secondo e terzo  anno,  200  punti  base  durante  il
quarto, quinto e sesto anno; 
    e) la durata dei finanziamenti puo' essere  estesa  fino  a  otto
anni. Il premio e la percentuale  di  garanzia  sono  determinati  in
conformita'   della   decisione   della   Commissione   europea    di
compatibilita' con  il  mercato  interno  dello  schema  di  garanzia
disciplinato dal presente articolo; 
    f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto  di
ramo d'azienda,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'  imprenditoriali   che   siano
localizzati   in   Italia,   come   documentato   e   attestato   dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria,  e  le   medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
    g) ai fini dell'individuazione del limite  di  importo  garantito
indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base  consolidata
qualora   l'impresa   appartenga    ad    un    gruppo.    Ai    fini
dell'individuazione del limite di importo  garantito  indicato  dalla
lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero,  qualora  l'impresa  appartenga  ad  un   gruppo,   su   base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla  banca
finanziatrice tale valore; 
    h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa. 
  6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la
prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu'  finanziamenti
assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi  di
detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica  del  rispetto
dei  limiti  di  cui  al  comma  5,  lettera  b).   Per   lo   stesso
finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non
possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita',
concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della  normativa
nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  «Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», ne'  con  le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito  agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19».  Le
garanzie concesse  a  norma  del  presente  articolo  possono  essere
cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia  beneficiato  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n.  702/2014  e  del  regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del  27  giugno  2014  ovvero  ai
sensi del regolamento (UE) n. 651/2014  e  del  regolamento  (UE)  n.
1388/2014. 
  7.  Per  la  determinazione,  nei  casi  di  imprese   beneficiarie
appartenenti a gruppi  di  imprese,  della  percentuale  di  garanzia
applicabile ai sensi  del  comma  5,  lettera  c)  e  di  ogni  altra
disposizione operativa afferente  allo  svolgimento  dell'istruttoria
finalizzata al rilascio della garanzia, incluso  quanto  disposto  in
merito alle operazioni di cessione del credito con o  senza  garanzia
di solvenza, si applicano, in quanto compatibili,  le  previsioni  di
cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40.  Ai
fini dell'accesso alle garanzie previste dal  presente  articolo,  la
dichiarazione di cui all'articolo 1-bis,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei  requisiti  previsti
dal comma 1 del presente articolo. La procedura e  la  documentazione
necessaria  per  il  rilascio  della  garanzia   sono   ulteriormente
specificate da SACE S.p.A. 
  8. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore
a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro,  sulla
base dei dati risultanti dal  bilancio  ovvero  di  dati  certificati
qualora, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in  caso  di
finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni
di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6,  del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 40 del 2020. 
  9. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o  l'importo  massimo
garantito  del  finanziamento  ecceda   la   soglia   ivi   indicata,
l'efficacia della garanzia  e  del  corrispondente  codice  unico  e'
subordinata all'adozione di un decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da  SACE  S.p.A.,  con
cui  viene  dato   corso   alla   delibera   assunta   dagli   organi
statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione
della garanzia, tenendo in  considerazione  il  ruolo  che  l'impresa
beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle  garanzie  di
cui al presente articolo e' accordata di diritto  la  garanzia  dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro
onere  accessorio,  al  netto  delle   commissioni   trattenute   per
l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero  degli  impegni
connessi alle garanzie. 
  11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero  dell'economia
e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e
al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare a  terzi  o  agli
stessi  garantiti.  SACE  S.p.A.  opera  con  la   dovuta   diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti  a  SACE  S.p.A.  indirizzi  sulla  gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,  al  fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 
  12. I soggetti finanziatori forniscono un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al  presente  articolo  a
valere  sulle  risorse  nella  disponibilita'  del   Fondo   di   cui
all'articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  n.  23  del   2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  entro
l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi  di  euro  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020. 
  14.   L'efficacia   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea.  Sono  a  carico
della  SACE  S.p.A.  gli  obblighi  di  registrazione  nel   Registro
nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della  legge
24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  31   maggio   2017,   n.   115,
relativamente alle misure di cui al presente articolo.