Art. 16 
 
Misure temporanee di sostegno alla liquidita' delle piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  dopo  il
comma 55 sono inseriti i seguenti: 
    «55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in considerazione  delle  esigenze
di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione  delle  catene
di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie  prime
e  fattori  di  produzione,  dovuti  all'applicazione  delle   misure
economiche   restrittive   adottate   a   seguito    dell'aggressione
dell'Ucraina da parte della  Russia,  comprese  le  sanzioni  imposte
dall'Unione europea e dai suoi  partner  internazionali,  cosi'  come
dalle contromisure adottate  dalla  Federazione  Russa,  fino  al  31
dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  puo'  essere
concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione e  destinati  a
finalita' di investimento o  copertura  dei  costi  del  capitale  di
esercizio, alle seguenti condizioni: 
      1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella  misura
massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di  obiettivi  di  efficientamento  o  diversificazione
della  produzione  o  del  consumo  energetici,   quali,   a   titolo
esemplificativo quelli volti a soddisfare  il  fabbisogno  energetico
con  energie  provenienti  da   forme   rinnovabili,   a   effettuare
investimenti in misure  di  efficienza  energetica  che  riducono  il
consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare
investimenti per ridurre o diversificare il consumo di  gas  naturale
ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali  rispetto  a
oscillazioni  eccezionali  dei  prezzi   sui   mercati   dell'energia
elettrica; 
      2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo
del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra
i seguenti elementi: 
        2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale  medio  degli
ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi  bilanci  o
dalle dichiarazioni fiscali;  qualora  l'impresa  abbia  iniziato  la
propria  attivita'  successivamente  al  31  dicembre  2019,  si   fa
riferimento  al  fatturato  annuo   totale   medio   degli   esercizi
effettivamente conclusi; 
        2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti  per  l'energia  nei
dodici mesi precedenti  il  mese  della  richiesta  di  finanziamento
inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore; 
      3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese,  localizzate
in Italia, che operino in uno  o  piu'  dei  settori  o  sottosettori
particolarmente colpiti di  cui  all'allegato  I  alla  Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante  "Quadro  temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto
delle condizioni  di  compatibilita'  con  la  normativa  europea  in
materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e  dai
pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria; 
      4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni  adottate
dall'Unione europea,  comprese  quelle  specificamente  elencate  nei
provvedimenti  che  comminano  tali  sanzioni,  quelle  possedute   o
controllate da persone, entita' o organismi  oggetto  delle  sanzioni
adottate  dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione  europea,
nella misura in  cui  il  rilascio  della  garanzia  pregiudichi  gli
obiettivi delle sanzioni in questione. 
    55-ter. Per  lo  stesso  capitale  di  prestito  sottostante,  le
garanzie concesse  a  norma  del  comma  55-bis  non  possono  essere
cumulate con altre misure di supporto alla liquidita' concesse  sotto
forma di  prestito  agevolato,  ai  sensi  della  sezione  2.3  della
Comunicazione della Commissione europea 2022/C131  I/01  ne'  con  le
misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o
prestito  agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
Comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final, recante "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19".
Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo  al
medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis
possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche  diverse  da
quelle di supporto alla liquidita' mediante  garanzie,  a  condizione
che l'importo complessivo dei prestiti per  beneficiario  non  superi
l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».