Art. 17 Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 14-bis: 1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilita' ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione,» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione»; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia nonche' di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma e' subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformita' con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»; b) dopo l'allegato 1 e' inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.