Art. 17 
 
      Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato 
 
  1. Al decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 14-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «Ai  fini  del  sostegno  e
rilancio dell'economia» sono inserite le  seguenti:  «e  al  fine  di
supportare la crescita dimensionale e la  patrimonializzazione  delle
imprese o l'incremento della loro  competitivita',  migliorandone  la
capitalizzazione,  lo   sviluppo   tecnologico,   la   sostenibilita'
ambientale, le infrastrutture o le filiere  strategiche  o  favorendo
l'occupazione,» e dopo le parole «concessi  alle  imprese  con  sede»
sono inserite le seguenti: «legale in Italia e  alle  imprese  aventi
sede legale all'estero con una stabile organizzazione»; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I criteri e le
modalita' di rilascio della garanzia  nonche'  di  definizione  della
composizione del portafoglio di garanzie gestito da  SACE  S.p.A.  ai
sensi  del  presente  comma,  inclusi   i   profili   relativi   alla
distribuzione  dei  relativi   limiti   di   rischio,   in   funzione
dell'andamento del portafoglio garantito e dei  volumi  di  attivita'
attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di  garanzia
gestiti dalla  medesima  SACE  S.p.A.,  sono  definiti  nell'allegato
tecnico al  presente  decreto.  L'efficacia  del  presente  comma  e'
subordinata alla positiva decisione della Commissione  europea  sulla
conformita' a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  natura
non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformita' con la
decisione della Commissione europea, ulteriori modalita' attuative  e
operative, ed eventuali elementi  e  requisiti  integrativi,  per  il
rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»; 
    b) dopo l'allegato  1  e'  inserito  l'Allegato  tecnico  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto.