Art. 18 
 
 Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina 
 
  1. Per l'anno 2022 e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130
milioni di euro finalizzato a  far  fronte,  mediante  erogazione  di
contributi a fondo perduto, alle  ripercussioni  economiche  negative
per le imprese nazionali  derivanti  dalla  crisi  internazionale  in
Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla
contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e  progetti
esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. 
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda  e  nei
limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse
da  quelle  agricole,  come   definite   dalla   raccomandazione   n.
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  che
presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: 
    a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni  di  vendita
di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime
e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e  la  Repubblica
di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del  fatturato  aziendale
totale; 
    b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e
semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la  data  di
entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per
cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente  periodo
dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020,
rispetto al  costo  di  acquisto  medio  del  corrispondente  periodo
dell'anno 2021; 
    c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente  la  data  di
entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno
il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini  della
quantificazione della riduzione del fatturato rilevano  i  ricavi  di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1  sono  ripartite  tra  le
imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di  esse  un  importo
calcolato  applicando  una  percentuale  pari  alla  differenza   tra
l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre  anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei
medesimi  ricavi  riferiti  al  corrispondente  trimestre  del  2019,
determinata come segue: 
    a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; 
    b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi  relativi  al  periodo
d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50  milioni  di
euro; 
    c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020  il  periodo  di
imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) e' quello relativo
all'anno 2021. 
  4. I contributi di  cui  al  presente  articolo,  che  non  possono
comunque superare l'ammontare massimo di  euro  400.000  per  singolo
beneficiario,  sono  attribuiti  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni previsti dalla  Comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di  crisi  per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina». E' comunque escluso il cumulo  con  i
benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono  definite
le modalita' attuative di erogazione delle risorse, ivi  compreso  il
termine di presentazione delle domande, che e' fissato  in  data  non
successiva al sessantesimo giorno dalla  data  di  pubblicazione  sul
sito internet  istituzionale  del  Ministero  del  decreto  medesimo,
nonche' le modalita' di verifica del possesso dei requisiti da  parte
dei  beneficiari,  anche   tramite   sistemi   di   controllo   delle
autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo  economico
puo' avvalersi di societa' in  house  mediante  stipula  di  apposita
convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente
comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui  al
presente articolo,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento  delle
risorse stesse. 
  6. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  1  non  sia
sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili,  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale  il
contributo. 
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  130  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.