Art. 6 
 
               Accesso da parte dei soggetti obbligati 
 
  1.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto
antiriciclaggio,  previo  accreditamento,   accedono   alla   sezione
autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese,  per  la
consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni  sulla   titolarita'
effettiva  a  supporto  degli  adempimenti   concernenti   l'adeguata
verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto
antiriciclaggio. 
  2. La  richiesta  di  accreditamento  e'  presentata  dal  soggetto
obbligato alla Camera  di  commercio  territorialmente  competente  e
contiene: 
    a) l'appartenenza del richiedente ad una o piu'  delle  categorie
tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 
    b) i propri dati identificativi, compreso  l'indirizzo  di  posta
elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel  caso
di persona giuridica; 
    c) l'indicazione dell'autorita' di vigilanza  competente  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c)  del  decreto  antiriciclaggio  o
dell'organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo  1,  comma
2,  lettera  aa)  del  medesimo  decreto  e,  se  del   caso,   delle
amministrazioni e degli organismi interessati di cui all'articolo  1,
comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 
    d) la finalita' dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla
titolarita'  effettiva  a  supporto  degli  adempimenti  di  adeguata
verifica della clientela. 
  3. L'accreditamento e' comunicato al  soggetto  obbligato  a  mezzo
posta elettronica certificata e  consente  l'accesso  per  due  anni,
decorrenti dalla data  del  primo  accreditamento  o  da  quella  del
rinnovo espresso dello stesso. Le eventuali modifiche dello status di
soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati  dal  soggetto
obbligato entro dieci giorni. 
  4.  I   soggetti   obbligati   accreditati,   ferma   restando   la
responsabilita' per il rispetto della finalita'  della  consultazione
di cui al comma 1, possono indicare delegati all'accesso  incardinati
nella propria organizzazione. 
  5. I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente  alla
Camera  di  commercio  territorialmente   competente   le   eventuali
difformita' tra le informazioni sulla titolarita' effettiva  ottenute
per effetto  della  consultazione  della  sezione  autonoma  e  della
sezione speciale del registro delle imprese  e  quelle  acquisite  in
sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18
e 19 del decreto  antiriciclaggio.  Le  segnalazioni  acquisite  sono
consultabili da parte delle autorita' abilitate  all'accesso  di  cui
all'articolo 5, secondo le modalita' indicate  nelle  convenzioni  di
cui al comma 2 del medesimo articolo 5,  garantendo,  in  ogni  caso,
l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti. 
  6.  La  richiesta  di  accreditamento  di  cui  al  comma   2,   le
comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di cui  al
comma 3, l'indicazione di delegati di cui al comma 4, le segnalazioni
di cui al comma 5, sono rese mediante apposita  autodichiarazione  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA. 
  7. Il gestore rende disponibile  un  adeguato  sistema  informatico
per: 
    a) la richiesta di accreditamento di cui al comma 2; 
    b)   la   comunicazione   con   posta   elettronica   certificata
dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica
e cessazione dello status di cui al comma 3; 
    c) l'indicazione dei soggetti delegati di cui al comma 4; 
    d) le segnalazioni di difformita' di cui al comma 5. 
  8.  Il  gestore  rende  disponibili  specifiche  funzionalita'  che
consentono  ai  soggetti  obbligati  accreditati  l'accesso   tramite
strutture tecniche  informatiche  indicate  da  loro  stessi  per  il
collegamento con il sistema informatico del gestore,  ferma  restando
la responsabilita' del soggetto obbligato  circa  il  rispetto  della
finalita' della consultazione di cui  al  comma  1.  A  tal  fine  il
gestore individua apposite misure tecniche e di sicurezza nell'ambito
del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 3. 
  9. La Camera di commercio territorialmente competente  provvede  ai
controlli delle autodichiarazioni di cui al comma 6, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del TUDA. A tal fine, le autorita' di  vigilanza  di
settore,   gli   organismi   di   autoregolamentazione   nonche'   le
amministrazioni e organismi interessati forniscono, a richiesta, alla
Camera   di   commercio    competente,    le    informazioni    utili
all'espletamento  dei  controlli,  anche  sulla  base   di   apposite
convenzioni che possono stipulare con Unioncamere e il gestore. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 3 del decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  18  e  19  del
          citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo: 
                  a) Autorita' di vigilanza europee indica: 
                    1) ABE: Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                    2) AEAP: Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                    3)  AESFEM:  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  b) CAP: indica il decreto legislativo  7  settembre
          2005,  n.  209,  recante  il  codice  delle   assicurazioni
          private; 
                  c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  codice  dei
          contratti pubblici; 
                  d)  Codice  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196; 
                  e) CONSOB: indica la Commissione nazionale  per  le
          societa' e la borsa; 
                  f) Comitato di  sicurezza  finanziaria:  indica  il
          Comitato   di   sicurezza   finanziaria   istituito,    con
          decreto-legge 12 ottobre  2001,  n.  369,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  dicembre  2001,  n.  431,  e
          disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.
          109, in ottemperanza agli obblighi  internazionali  assunti
          dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al
          finanziamento del terrorismo e della  proliferazione  delle
          armi di distruzione di massa ed all'attivita' di Paesi  che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche  al
          fine  di  dare  attuazione  alle  misure  di   congelamento
          disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea; 
                  g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica
          il decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  11,  recante
          attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai  servizi
          di pagamento nel mercato interno,  recante  modifica  delle
          direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,  2005/60/CE,  2006/48/CE,  e
          che abroga la direttiva 97/5/CE; 
                  h)   DIA:   indica   la   Direzione   investigativa
          antimafia; 
                  i) DNA: indica la Direzione nazionale  antimafia  e
          antiterrorismo; 
                  l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20  maggio  2015
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a fini di riciclaggio o finanziamento del  terrorismo,  che
          modifica il regolamento (UE)  n.  648/2012  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga   la   direttiva
          2005/60/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  la
          direttiva 2006/70/CE  della  Commissione,  come  modificata
          dalla direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 30 maggio 2018; (7) 
                  m) FIU: indica le Financial intelligence unit; 
                  n) GAFI: indica il  Gruppo  di  azione  finanziaria
          internazionale; 
                  o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni; 
                  p) NSPV:  indica  il  Nucleo  speciale  di  polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
                  q) OAM: indica l'Organismo per  la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori creditizi, ai  sensi  dell'articolo  128-undecies
          TUB; 
                  r) OCF: indica l'organismo di  vigilanza  e  tenuta
          dell'albo  unico   dei   consulenti   finanziari   di   cui
          all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre  2015,  n.
          208; 
                  s)  Stato  membro:  indica  lo  Stato  appartenente
          all'Unione europea; 
                  t) Stato terzo: indica lo  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea; 
                  u) TUB:  indica  il  testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385; 
                  v)  TUF:  indica  il  testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  z) TULPS: indica il  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773; 
                  aa)   UIF:   indica   l'Unita'   di    informazione
          finanziaria per l'Italia. 
              2. Nel presente decreto s'intendono per: 
                a)  amministrazioni  e  organismi   interessati:   le
          amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,  titolari
          di poteri di controllo ovvero  competenti  al  rilascio  di
          concessioni,  autorizzazioni,  licenze   o   altri   titoli
          abilitativi comunque denominati, nei confronti dei soggetti
          obbligati e  gli  organismi  preposti  alla  vigilanza  sul
          possesso dei requisiti di professionalita' e  onorabilita',
          prescritti  dalla  pertinente  normativa  di  settore   nei
          confronti dei predetti soggetti. Per le esclusive finalita'
          di cui al presente decreto rientrano nella  definizione  di
          amministrazione interessata il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze quale autorita'  preposta  alla  sorveglianza
          dei revisori legali e delle societa'  di  revisione  legale
          senza incarichi di revisione legale su  enti  di  interesse
          pubblico o su  enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  il
          Ministero dello sviluppo economico quale autorita' preposta
          alla sorveglianza delle societa'  fiduciarie  non  iscritte
          nell'albo di cui all'articolo 106 TUB; 
                b)  attivita'  criminosa:  la  realizzazione   o   il
          coinvolgimento  nella  realizzazione  di  un  delitto   non
          colposo; 
                c)  Autorita'  di  vigilanza  di  settore:  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorita'  preposte
          alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari  e
          finanziari,  dei  revisori  legali  e  delle  societa'   di
          revisione legale con incarichi di revisione legale su  enti
          di  interesse  pubblico  e  su  enti  sottoposti  a  regime
          intermedio  e  la  Banca  d'Italia  nei   confronti   degli
          operatori non finanziari che  esercitano  le  attivita'  di
          custodia e trasporto di  denaro  contante  e  di  titoli  o
          valori a mezzo di guardie particolari giurate, in  presenza
          della licenza di cui all'articolo 134 TULPS,  limitatamente
          all'attivita' di trattamento delle banconote  in  euro,  in
          presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo  8
          del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409; 
                d) banca di comodo: la  banca  o  l'ente  che  svolge
          funzioni analoghe ad una banca che  non  ha  una  struttura
          organica e gestionale significativa nel  paese  in  cui  e'
          stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attivita'
          ne'  e'  parte  di  un  gruppo   finanziario   soggetto   a
          un'efficace vigilanza su base consolidata; 
                e) beneficiario della prestazione assicurativa: 
                  1. la persona fisica o  l'entita'  diversa  da  una
          persona  fisica  che,   sulla   base   della   designazione
          effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto  di
          percepire   la   prestazione    assicurativa    corrisposta
          dall'impresa di assicurazione; 
                  2. l'eventuale persona fisica o entita' diversa  da
          una persona fisica a favore della quale viene effettuato il
          pagamento su disposizione del beneficiario designato; 
                  f)  cliente:  il  soggetto  che  instaura  rapporti
          continuativi, compie operazioni ovvero richiede  o  ottiene
          una prestazione professionale a seguito del conferimento di
          un incarico; 
                  g) conti correnti di corrispondenza e  rapporti  ad
          essi  assimilabili:  conti  tenuti  dalle  banche  per   il
          regolamento dei servizi interbancari e gli  altri  rapporti
          comunque denominati,  intrattenuti  tra  enti  creditizi  e
          istituti  finanziari,  utilizzati  per  il  regolamento  di
          transazioni   per   conto   dei    clienti    degli    enti
          corrispondenti; 
                  h) conferimento di un incarico: attribuzione di  un
          mandato, esplicito  o  implicito,  anche  desumibile  dalle
          caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai
          soggetti obbligati, diversi dagli  intermediari  bancari  e
          finanziari  e  dagli   altri   operatori   finanziari,   al
          compimento    di     una     prestazione     professionale,
          indipendentemente dal  versamento  di  un  corrispettivo  o
          dalle modalita' e dalla tempistica  di  corresponsione  del
          medesimo; 
                  i) congelamento di fondi: il divieto, in virtu' dei
          regolamenti comunitari  e  della  normativa  nazionale,  di
          movimentazione,   trasferimento,   modifica,   utilizzo   o
          gestione  dei  fondi  o  di  accesso  ad  essi,  cosi'   da
          modificarne  il  volume,  l'importo,  la  collocazione,  la
          proprieta', il  possesso,  la  natura,  la  destinazione  o
          qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso  dei  fondi,
          compresa la gestione di portafoglio; 
                  l) congelamento di risorse economiche: il  divieto,
          in virtu' dei  regolamenti  comunitari  e  della  normativa
          nazionale, di trasferimento, disposizione  o,  al  fine  di
          ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi,  utilizzo
          delle risorse  economiche,  compresi,  a  titolo  meramente
          esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto  o  la
          costituzione di diritti reali di garanzia; 
                  m)  conti  di  passaggio:   rapporti   bancari   di
          corrispondenza    transfrontalieri,    intrattenuti     tra
          intermediari   bancari   e   finanziari,   utilizzati   per
          effettuare operazioni in nome proprio  e  per  conto  della
          clientela; 
                  n) dati identificativi: il nome e  il  cognome,  il
          luogo e la data di nascita, la residenza  anagrafica  e  il
          domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica,  e,  ove
          assegnato, il  codice  fiscale  o,  nel  caso  di  soggetti
          diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale
          e, ove assegnato, il codice fiscale; 
                  o)  denaro  contante:  le  banconote  e  le  monete
          metalliche, in  euro  o  in  valute  estere,  aventi  corso
          legale; 
                  p) esecutore: il soggetto delegato  ad  operare  in
          nome e per  conto  del  cliente  o  a  cui  siano  comunque
          conferiti poteri di rappresentanza che  gli  consentano  di
          operare in nome e per conto del cliente; 
                  q) fondi: le attivita' ed utilita'  finanziarie  di
          qualsiasi natura, inclusi i proventi  da  questi  derivati,
          possedute,  detenute  o  controllate,  anche  parzialmente,
          direttamente  o  indirettamente,  ovvero   per   interposta
          persona fisica o giuridica da parte di soggetti  designati,
          ovvero  da  parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
          agiscono per conto o sotto la direzione di  questi  ultimi,
          compresi a titolo meramente esemplificativo: 
                    1) i contanti, gli assegni, i crediti  pecuniari,
          le cambiali, gli ordini di pagamento e altri  strumenti  di
          pagamento; 
                    2) i depositi  presso  enti  finanziari  o  altri
          soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di
          qualsiasi natura; 
                    3) i titoli  negoziabili  a  livello  pubblico  e
          privato nonche'  gli  strumenti  finanziari  come  definiti
          nell'articolo 1, comma 2, TUF; 
                    4) gli interessi, i dividendi o altri redditi  ed
          incrementi di valore generati dalle attivita'; 
                    5) il credito, il diritto  di  compensazione,  le
          garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni
          finanziari; 
                    6) le lettere di credito, le polizze di carico  e
          gli altri titoli rappresentativi di merci; 
                    7) i documenti da cui risulti una  partecipazione
          in fondi o risorse finanziarie; 
                    8) tutti gli  altri  strumenti  di  finanziamento
          delle esportazioni; 
                    9) le polizze  assicurative  concernenti  i  rami
          vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; 
                  r) gruppo: il gruppo bancario di  cui  all'articolo
          60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di
          cui all'articolo 109 TUB  e  disposizioni  applicative,  il
          gruppo  di  cui  all'articolo   11   TUF   e   disposizioni
          applicative, il gruppo individuato ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 1, lettera r-bis) CAP e  disposizioni  applicative
          limitatamente alle societa' controllate di cui all'articolo
          210-ter, commi 2 e 3, CAP, nonche' le societa' collegate  o
          controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
                  s) mezzi di  pagamento:  il  denaro  contante,  gli
          assegni bancari e postali,  gli  assegni  circolari  e  gli
          altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i  vaglia
          postali, gli ordini di accreditamento o  di  pagamento,  le
          carte di credito e le altre carte di pagamento, le  polizze
          assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro
          strumento  a  disposizione  che  permetta  di   trasferire,
          movimentare o acquisire, anche per via  telematica,  fondi,
          valori o disponibilita' finanziarie; 
                  t)  operazione:   l'attivita'   consistente   nella
          movimentazione, nel trasferimento o nella  trasmissione  di
          mezzi di pagamento o nel compimento  di  atti  negoziali  a
          contenuto patrimoniale;  costituisce  operazione  anche  la
          stipulazione   di   un   atto   negoziale,   a    contenuto
          patrimoniale,  rientrante   nell'esercizio   dell'attivita'
          professionale o commerciale; 
                  u)  operazioni  collegate:  operazioni   tra   loro
          connesse per il perseguimento  di  un  unico  obiettivo  di
          carattere giuridico patrimoniale; 
                  v) operazione  frazionata:  un'operazione  unitaria
          sotto il profilo del valore economico, di  importo  pari  o
          superiore ai limiti stabiliti dal presente  decreto,  posta
          in  essere  attraverso   piu'   operazioni,   singolarmente
          inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
          ed in un circoscritto periodo di  tempo  fissato  in  sette
          giorni,  ferma  restando  la  sussistenza   dell'operazione
          frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 
                  z)  operazione   occasionale:   un'operazione   non
          riconducibile  a  un  rapporto  continuativo   in   essere;
          costituisce operazione  occasionale  anche  la  prestazione
          intellettuale  o  commerciale,  ivi  comprese   quelle   ad
          esecuzione istantanea, resa in favore del cliente; 
                  aa)  organismo  di   autoregolamentazione:   l'ente
          esponenziale,    rappresentativo    di    una     categoria
          professionale,   ivi   comprese   le   sue    articolazioni
          territoriali e i consigli di disciplina  cui  l'ordinamento
          vigente  attribuisce   poteri   di   regolamentazione,   di
          controllo della categoria, di verifica del  rispetto  delle
          norme che disciplinano l'esercizio della professione  e  di
          irrogazione, attraverso gli  organi  all'uopo  predisposti,
          delle sanzioni previste per la loro violazione; 
                  bb)  Paesi  terzi  ad  alto  rischio:   Paesi   non
          appartenenti   all'Unione   europea   i   cui   ordinamenti
          presentano  carenze  strategiche  nei   rispettivi   regimi
          nazionali   di   prevenzione   del   riciclaggio   e    del
          finanziamento del terrorismo, per  come  individuati  dalla
          Commissione europea nell'esercizio dei poteri di  cui  agli
          articoli 9 e 64 della direttiva; 
                  cc) personale: i dipendenti e coloro  che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione del  soggetto  obbligato,
          anche in forma diversa dal rapporto di lavoro  subordinato,
          ivi compresi i consulenti finanziari abilitati  all'offerta
          fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonche'
          i    produttori    diretti    e    i    soggetti    addetti
          all'intermediazione  di  cui  all'articolo  109,  comma  2,
          lettere c) ed e), CAP; 
                  dd)  persone  politicamente  esposte:  le   persone
          fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di
          un  anno  importanti  cariche  pubbliche,  nonche'  i  loro
          familiari  e   coloro   che   con   i   predetti   soggetti
          intrattengono notoriamente stretti legami, come di  seguito
          elencate: 
                  1)  sono  persone  fisiche  che  occupano  o  hanno
          occupato importanti cariche pubbliche coloro che  ricoprono
          o hanno ricoperto la carica di: 
                    1.1 Presidente della Repubblica,  Presidente  del
          Consiglio,  Ministro,  Vice-Ministro   e   Sottosegretario,
          Presidente di  Regione,  assessore  regionale,  Sindaco  di
          capoluogo di provincia o citta' metropolitana,  Sindaco  di
          comune con popolazione  non  inferiore  a  15.000  abitanti
          nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
                    1.2  deputato,  senatore,  parlamentare  europeo,
          consigliere regionale nonche'  cariche  analoghe  in  Stati
          esteri; 
                    1.3 membro degli  organi  direttivi  centrali  di
          partiti politici; 
                    1.4   giudice   della    Corte    costituzionale,
          magistrato della Corte di  cassazione  o  della  Corte  dei
          conti,  consigliere  di  Stato  e  altri   componenti   del
          Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  per  la   Regione
          siciliana nonche' cariche analoghe in Stati esteri; 
                    1.5 membro degli organi  direttivi  delle  banche
          centrali e delle autorita' indipendenti; 
                    1.6  ambasciatore,  incaricato  d'affari   ovvero
          cariche equivalenti in Stati  esteri,  ufficiale  di  grado
          apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati
          esteri; 
                    1.7 componente degli organi  di  amministrazione,
          direzione o  controllo  delle  imprese  controllate,  anche
          indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato  estero
          ovvero partecipate, in  misura  prevalente  o  totalitaria,
          dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia  e  citta'
          metropolitane e da comuni con popolazione  complessivamente
          non inferiore a 15.000 abitanti; 
                    1.8  direttore  generale  di  ASL  e  di  Azienda
          ospedaliera, di Azienda ospedaliera universitaria  e  degli
          altri enti del servizio sanitario nazionale; 
                    1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo
          di gestione o soggetto svolgenti  funzioni  equivalenti  in
          organizzazioni internazionali; 
                2) sono familiari di persone politicamente esposte: i
          genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o
          convivenza di fatto o istituti  assimilabili  alla  persona
          politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonche'  le
          persone legate ai figli in unione civile  o  convivenza  di
          fatto o istituti assimilabili; 
                3) sono soggetti con i quali le persone politicamente
          esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 
                  3.1 le persone fisiche che, ai sensi  del  presente
          decreto    detengono,    congiuntamente    alla     persona
          politicamente esposta, la  titolarita'  effettiva  di  enti
          giuridici, trust e istituti  giuridici  affini  ovvero  che
          intrattengono con la persona politicamente esposta  stretti
          rapporti d'affari; 
                  3.2  le  persone   fisiche   che   detengono   solo
          formalmente  il   controllo   totalitario   di   un'entita'
          notoriamente  costituita,  di  fatto,  nell'interesse  e  a
          beneficio di una persona politicamente esposta; 
                  ee) prestatori di servizi  relativi  a  societa'  e
          trust: ogni persona  fisica  o  giuridica  che  fornisce  a
          terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: 
                    1)   costituire   societa'   o   altre    persone
          giuridiche; 
                    2)  occupare  la  funzione  di  dirigente  o   di
          amministratore di una societa', di socio di un'associazione
          o una funzione  analoga  nei  confronti  di  altre  persone
          giuridiche o provvedere affinche' un'altra  persona  occupi
          tale funzione; 
                    3)  fornire  una  sede   legale,   un   indirizzo
          commerciale,  amministrativo  o  postale  e  altri  servizi
          connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi  altra
          entita' giuridica; 
                    4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust
          espresso o in un istituto  giuridico  affine  o  provvedere
          affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 
                    5) esercitare il ruolo d'azionista per  conto  di
          un'altra persona o provvedere  affinche'  un'altra  persona
          svolga tale funzione, purche' non si tratti di una societa'
          ammessa alla  quotazione  su  un  mercato  regolamentato  e
          sottoposta a obblighi di comunicazione  conformemente  alla
          normativa dell'Unione  europea  o  a  norme  internazionali
          equivalenti; 
                  ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo  di
          valuta  virtuale:  ogni  persona  fisica  o  giuridica  che
          fornisce a terzi, a  titolo  professionale,  anche  online,
          servizi  funzionali  all'utilizzo,   allo   scambio,   alla
          conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da
          ovvero in valute aventi corso legale o in  rappresentazioni
          digitali di valore, ivi  comprese  quelle  convertibili  in
          altre valute  virtuali  nonche'  i  servizi  di  emissione,
          offerta,  trasferimento  e  compensazione  e   ogni   altro
          servizio funzionale all'acquisizione, alla  negoziazione  o
          all'intermediazione nello scambio delle medesime valute; 
                  ff-bis)  prestatori  di  servizi   di   portafoglio
          digitale: ogni persona fisica o giuridica che  fornisce,  a
          terzi, a titolo professionale,  anche  online,  servizi  di
          salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei
          propri  clienti,  al  fine  di  detenere,   memorizzare   e
          trasferire valute virtuali; 
                  gg)  prestazione  professionale:  una   prestazione
          intellettuale o commerciale resa in favore del  cliente,  a
          seguito del conferimento di un  incarico,  della  quale  si
          presume che abbia una certa durata; 
                  hh) Pubbliche amministrazioni:  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, gli enti  pubblici  nazionali,  le  societa'
          partecipate dalle amministrazioni pubbliche  e  dalle  loro
          controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale  o  dall'Unione  europea
          nonche' i soggetti preposti alla  riscossione  dei  tributi
          nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale  che
          ne sia la forma giuridica; 
                  ii) punto di contatto centrale: il  soggetto  o  la
          struttura,  stabilito  nel  territorio  della   Repubblica,
          designato  dagli  istituti  di  moneta  elettronica,  quali
          definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto  3),  della
          direttiva 2009/110/CE,  o  dai  prestatori  di  servizi  di
          pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11),  della
          direttiva 2015/2366/CE, con sede legale  e  amministrazione
          centrale  in  altro  Stato  membro,  che   operano,   senza
          succursale, sul territorio  nazionale  tramite  i  soggetti
          convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn); 
                  ll) rapporto continuativo: un rapporto  di  durata,
          rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto svolta
          dai soggetti obbligati, che non si  esaurisce  in  un'unica
          operazione; 
                  mm) risorse economiche: le attivita'  di  qualsiasi
          tipo, materiali o immateriali e i beni mobili  o  immobili,
          ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i  frutti,  che
          non  sono  fondi  ma  che  possono  essere  utilizzate  per
          ottenere fondi,  beni  o  servizi,  possedute,  detenute  o
          controllate,    anche    parzialmente,    direttamente    o
          indirettamente, ovvero  per  interposta  persona  fisica  o
          giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da  parte
          di persone fisiche o giuridiche che agiscono  per  conto  o
          sotto la direzione di questi ultimi; 
                  nn) soggetti convenzionati e agenti: gli  operatori
          convenzionati  ovvero  gli  agenti,  comunque   denominati,
          diversi dagli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti
          nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi  2  e  6,
          TUB, di cui i prestatori di  servizi  di  pagamento  e  gli
          istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi  quelli
          aventi sede legale  e  amministrazione  centrale  in  altro
          Stato membro, si avvalgono per  l'esercizio  della  propria
          attivita' sul territorio della Repubblica italiana; 
                  oo) soggetti  designati:  le  persone  fisiche,  le
          persone giuridiche, i gruppi e le  entita'  designati  come
          destinatari del congelamento  sulla  base  dei  regolamenti
          comunitari e della normativa nazionale; 
                  pp) titolare effettivo:  la  persona  fisica  o  le
          persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse  della
          quale  o  delle  quali,  in  ultima  istanza,  il  rapporto
          continuativo e' istaurato, la prestazione professionale  e'
          resa o l'operazione e' eseguita; 
                  qq) valuta virtuale: la  rappresentazione  digitale
          di valore, non emessa ne' garantita da una banca centrale o
          da un'autorita' pubblica, non necessariamente  collegata  a
          una valuta avente corso legale, utilizzata  come  mezzo  di
          scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalita' di
          investimento   e   trasferita,   archiviata   e   negoziata
          elettronicamente. 
              3. Con specifico riferimento alle disposizioni  di  cui
          al titolo IV del presente decreto, s'intendono per: 
                a)  attivita'  di  gioco:  l'attivita'   svolta,   su
          concessione dell'Agenzia dogane e monopoli  dai  prestatori
          di servizi di gioco, ad esclusione dei  giochi  numerici  a
          quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione
          istantanea e differita e dei concorsi  pronostici  su  base
          sportiva ed ippica; 
                b) cliente:  il  soggetto  che  richiede,  presso  un
          prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco; 
                c) concessionario di gioco: la persona  giuridica  di
          diritto pubblico o  privato  che  offre,  per  conto  dello
          Stato, servizi di gioco; 
                d) conto di gioco: il conto,  intestato  al  cliente,
          aperto attraverso un concessionario di  gioco  autorizzato,
          sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate
          su canale a distanza nonche' le attivita' di ricarica  e  i
          prelievi; 
                e)  contratto  di  conto  di  gioco:   il   contratto
          stipulato tra il cliente e il concessionario di  gioco  per
          l'apertura del  conto  di  gioco  e  alla  cui  stipula  e'
          subordinata la partecipazione a distanza al gioco; 
                f) distributori: le  imprese  private  che,  su  base
          convenzionale, svolgono  per  conto  dei  concessionari  la
          gestione di qualsiasi attivita' di gioco; 
                g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui
          viene svolta l'attivita' di gioco; 
                h)  operazione  di  gioco:   un'operazione   atta   a
          consentire,   attraverso   i   canali    autorizzati,    la
          partecipazione   a   uno   dei   giochi   del   portafoglio
          dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  a  fronte  del
          corrispettivo di una posta di gioco in denaro; 
                i)    videolottery    (VLT):     l'apparecchio     da
          intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma  6  lettera
          b), TULPS, terminale di un sistema di  gioco  complesso  la
          cui architettura e' allocata presso il concessionario.» 
              «Art.  18  (Contenuto  degli   obblighi   di   adeguata
          verifica). - 1. Gli obblighi  di  adeguata  verifica  della
          clientela si attuano attraverso: 
                a) l'identificazione del cliente e la verifica  della
          sua identita' sulla base di documenti, dati o  informazioni
          ottenuti  da  una  fonte  affidabile  e  indipendente.   Le
          medesime misure si attuano  nei  confronti  dell'esecutore,
          anche  in  relazione   alla   verifica   dell'esistenza   e
          dell'ampiezza del potere di  rappresentanza  in  forza  del
          quale opera in nome e per conto del cliente; 
                b) l'identificazione  del  titolare  effettivo  e  la
          verifica  della  sua  identita'  attraverso  l'adozione  di
          misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico
          riferimento   alla   titolarita'   effettiva   di   persone
          giuridiche, trust e altri  istituti  e  soggetti  giuridici
          affini,  le  misure  che  consentano  di  ricostruire,  con
          ragionevole attendibilita',  l'assetto  proprietario  e  di
          controllo del cliente; 
                c) l'acquisizione e la  valutazione  di  informazioni
          sullo scopo e sulla  natura  del  rapporto  continuativo  o
          della prestazione  professionale,  per  tali  intendendosi,
          quelle  relative  all'instaurazione  del   rapporto,   alle
          relazioni intercorrenti tra il cliente e  l'esecutore,  tra
          il cliente  e  il  titolare  effettivo  e  quelle  relative
          all'attivita'  lavorativa,   salva   la   possibilita'   di
          acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni,
          ivi    comprese    quelle    relative    alla    situazione
          economico-patrimoniale del cliente, acquisite  o  possedute
          in ragione dell'esercizio dell'attivita'. In presenza di un
          elevato rischio  di  riciclaggio  e  di  finanziamento  del
          terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura  di
          acquisizione  e  valutazione  delle  predette  informazioni
          anche alle prestazioni o operazioni occasionali; 
                d) il controllo costante del rapporto con il cliente,
          per  tutta  la  sua  durata,   attraverso   l'esame   della
          complessiva operativita' del cliente medesimo, la  verifica
          e l'aggiornamento dei dati e delle  informazioni  acquisite
          nello svolgimento delle attivita' di cui alle  lettere  a),
          b) e c), anche riguardo,  se  necessaria  in  funzione  del
          rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e  delle
          risorse nella disponibilita' del  cliente,  sulla  base  di
          informazioni   acquisite    o    possedute    in    ragione
          dell'esercizio dell'attivita'. 
              2.  Le  attivita'   di   identificazione   e   verifica
          dell'identita' del cliente, dell'esecutore e  del  titolare
          effettivo, di cui alle lettere a) e b) del  comma  1,  sono
          effettuate   prima    dell'instaurazione    del    rapporto
          continuativo  o  del  conferimento  dell'incarico  per   lo
          svolgimento di una prestazione professionale  ovvero  prima
          dell'esecuzione dell'operazione occasionale. 
              3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o  di
          finanziamento del terrorismo,  la  verifica  dell'identita'
          del cliente, dell'esecutore e del titolare  effettivo  puo'
          essere    posticipata    ad    un    momento     successivo
          all'instaurazione   del   rapporto   o   al    conferimento
          dell'incarico  per  lo  svolgimento  di   una   prestazione
          professionale, qualora cio'  sia  necessario  a  consentire
          l'ordinaria gestione dell'attivita' oggetto  del  rapporto.
          In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono  comunque
          all'acquisizione  dei  dati  identificativi  del   cliente,
          dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi
          alla tipologia e all'importo dell'operazione  e  completano
          le procedure di verifica  dell'identita'  dei  medesimi  al
          piu'   presto   e,   comunque,    entro    trenta    giorni
          dall'instaurazione  del   rapporto   o   dal   conferimento
          dell'incarico. Decorso tale  termine,  qualora  riscontrino
          l'impossibilita'  oggettiva  di  completare   la   verifica
          dell'identita'  del  cliente,  i  soggetti  obbligati,   si
          astengono   ai   sensi   dell'articolo   42   e   valutano,
          sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione
          di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35. 
              4.   Fermi   gli   obblighi   di   identificazione,   i
          professionisti, limitatamente ai casi in cui  esaminano  la
          posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di
          difesa o di rappresentanza del cliente in  un  procedimento
          innanzi a un'autorita' giudiziaria o in  relazione  a  tale
          procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
          assistita da  uno  o  piu'  avvocati  ai  sensi  di  legge,
          compresa la consulenza sull'eventualita'  di  intentarlo  o
          evitarlo,   sono   esonerati   dall'obbligo   di   verifica
          dell'identita' del cliente e del titolare effettivo fino al
          momento del conferimento dell'incarico.» 
              «Art. 19 (Modalita' di adempimento  degli  obblighi  di
          adeguata verifica). - 1.  I  soggetti  obbligati  assolvono
          agli obblighi di adeguata verifica della clientela  secondo
          le seguenti modalita': 
                a)  l'identificazione  del  cliente  e  del  titolare
          effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero
          dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori
          del soggetto obbligato  e  consiste  nell'acquisizione  dei
          dati identificativi forniti dal cliente, previa  esibizione
          di un documento d'identita' in corso di validita'  o  altro
          documento di riconoscimento  equipollente  ai  sensi  della
          normativa vigente,  del  quale  viene  acquisita  copia  in
          formato  cartaceo  o  elettronico.  Il   cliente   fornisce
          altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni
          necessarie  a  consentire  l'identificazione  del  titolare
          effettivo.  L'obbligo  di  identificazione   si   considera
          assolto, anche senza la presenza fisica  del  cliente,  nei
          seguenti casi: 
                  1)  per  i  clienti  i  cui   dati   identificativi
          risultino  da   atti   pubblici,   da   scritture   private
          autenticate o da certificati qualificati utilizzati per  la
          generazione di una firma  digitale  associata  a  documenti
          informatici,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                  2)  per  i  clienti  in  possesso  di  un'identita'
          digitale, con livello  di  garanzia  almeno  significativo,
          nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto
          decreto legislativo  n.  82  del  2005,  e  della  relativa
          normativa   regolamentare   di   attuazione,   nonche'   di
          un'identita'  digitale  con  livello  di  garanzia   almeno
          significativo,  rilasciata  nell'ambito  di  un  regime  di
          identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
          dalla Commissione  europea  a  norma  dell'articolo  9  del
          regolamento UE n. 910/2014, o  di  un  certificato  per  la
          generazione di firma  elettronica  qualificata  o,  infine,
          identificati per  mezzo  di  procedure  di  identificazione
          elettronica sicure e  regolamentate  ovvero  autorizzate  o
          riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale; 
                  3)  per  i  clienti  i  cui   dati   identificativi
          risultino   da   dichiarazione   della   rappresentanza   e
          dell'autorita'   consolare    italiana,    come    indicata
          nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.
          153; 
                  4) per i clienti che siano gia' stati  identificati
          dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto  o
          prestazione   professionale   in   essere,    purche'    le
          informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto
          allo specifico profilo di rischio del cliente; 
                  4-bis) per i clienti  che,  previa  identificazione
          elettronica  basata  su  credenziali   che   assicurano   i
          requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato
          (UE) 2018/389  della  Commissione  del  27  novembre  2017,
          dispongono  un  bonifico  verso  un  conto   di   pagamento
          intestato    al    soggetto    tenuto    all'obbligo     di
          identificazione.  Tale  modalita'  di   identificazione   e
          verifica dell'identita' puo'  essere  utilizzata  solo  con
          riferimento a rapporti relativi  a  carte  di  pagamento  e
          dispositivi analoghi,  nonche'  a  strumenti  di  pagamento
          basati su  dispositivi  di  telecomunicazione,  digitali  o
          informatici, con esclusione dei casi  in  cui  tali  carte,
          dispositivi o  strumenti  sono  utilizzabili  per  generare
          l'informazione  necessaria  a  effettuare  direttamente  un
          bonifico o un addebito diretto  verso  e  da  un  conto  di
          pagamento; 
                  4-ter)  per  i  clienti  gia'  identificati  da  un
          soggetto  obbligato,  i   quali,   previa   identificazione
          elettronica  basata  su  credenziali   che   assicurano   i
          requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
          (UE) 2018/389 della  Commissione,  del  27  novembre  2017,
          consentono    al    soggetto    tenuto    all'obbligo    di
          identificazione di accedere alle informazioni relative agli
          estremi  del  conto  di  pagamento  intestato  al  medesimo
          cliente presso il citato soggetto obbligato  in  uno  Stato
          membro   dell'Unione    europea.    Tale    modalita'    di
          identificazione  e  verifica  dell'identita'  puo'   essere
          utilizzata solo  con  riferimento  a  rapporti  relativi  a
          servizi di disposizione di ordini di pagamento e a  servizi
          di informazione sui conti previsti dall'articolo  1,  comma
          2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
          cui al decreto legislativo  1°(gradi)  settembre  1993,  n.
          385. Il  soggetto  tenuto  all'obbligo  di  identificazione
          acquisisce in ogni caso il nome e il cognome  del  cliente;
          (91) 
                  5) per i clienti i cui  dati  identificativi  siano
          acquisiti attraverso idonee forme e modalita',  individuate
          dalle Autorita' di  vigilanza  di  settore,  nell'esercizio
          delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
          a),  tenendo  conto  dell'evoluzione  delle   tecniche   di
          identificazione a distanza; 
                b)  la  verifica  dell'identita'  del  cliente,   del
          titolare effettivo e dell'esecutore richiede  il  riscontro
          della veridicita' dei  dati  identificativi  contenuti  nei
          documenti   e   delle   informazioni   acquisiti   all'atto
          dell'identificazione, solo laddove, in relazione  ad  essi,
          sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.  Il  riscontro
          puo' essere  effettuato  attraverso  la  consultazione  del
          sistema pubblico per la prevenzione del furto di  identita'
          di cui decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  64.  La
          verifica  dell'identita'  puo'  essere   effettuata   anche
          attraverso  il  ricorso  ad  altre  fonti   attendibili   e
          indipendenti tra le quali rientrano le  basi  di  dati,  ad
          accesso pubblico o condizionato al rilascio di  credenziali
          di   autenticazione,    riferibili    ad    una    pubblica
          amministrazione  nonche'  quelle  riferibili   a   soggetti
          privati  autorizzati  al  rilascio  di  identita'  digitali
          nell'ambito  del  sistema  previsto  dall'articolo  64  del
          decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un  regime  di
          identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato
          dalla Commissione  europea  a  norma  dell'articolo  9  del
          regolamento EU n.  910/2014.  Con  riferimento  ai  clienti
          diversi dalle persone  fisiche  e  ai  fiduciari  di  trust
          espressi e alle persone che esercitano  diritti,  poteri  e
          facolta'  equivalenti  in  istituti  giuridici  affini,  la
          verifica  dell'identita'  del  titolare  effettivo   impone
          l'adozione  di  misure,  commisurate  alla  situazione   di
          rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta'  e
          di controllo del cliente; 
              c) l'acquisizione  e  la  valutazione  di  informazioni
          sullo scopo e sulla  natura  del  rapporto  continuativo  o
          della    prestazione    professionale,    verificando    la
          compatibilita' dei dati e delle  informazioni  fornite  dal
          cliente con le  informazioni  acquisite  autonomamente  dai
          soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle
          operazioni compiute in costanza del  rapporto  o  di  altri
          rapporti     precedentemente      intrattenuti      nonche'
          all'instaurazione di ulteriori rapporti; 
              d)  il  controllo  costante  nel  corso  del   rapporto
          continuativo o della  prestazione  professionale  si  attua
          attraverso l'analisi delle operazioni  effettuate  e  delle
          attivita' svolte o individuate durante tutta la durata  del
          rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con
          la conoscenza che il soggetto obbligato ha  del  cliente  e
          del suo profilo di rischio, anche riguardo, se  necessario,
          all'origine dei fondi. 
              2. L'estensione delle verifiche,  della  valutazione  e
          del controllo di cui al comma 1 e' commisurata  al  livello
          di rischio rilevato. 
              3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2,
          applicano  altresi'  misure  di   adeguata   verifica   del
          beneficiario della  prestazione  assicurativa,  non  appena
          individuato o designato nonche' dell'effettivo  percipiente
          della  prestazione  liquidata  e  dei  rispettivi  titolari
          effettivi. Tali misure, consistono: 
                a) nell'acquisizione del nome o  della  denominazione
          del soggetto specificamente individuato o  designato  quale
          beneficiario; 
                b) nei casi  di  beneficiario  designato  in  base  a
          particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione  di
          informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato
          di stabilirne l'identita' al momento  del  pagamento  della
          prestazione.» 
              - Per il testo degli articoli 46 e 47 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  si
          veda nelle note all'articolo 3.