Art. 8 
 
                        Diritti di segreteria 
                  e rilascio di copie e certificati 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  dell'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci  e  gli
importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio  per  gli
adempimenti previsti  dal  presente  decreto  inerenti  l'istituzione
della sezione autonoma e della sezione speciale  del  registro  delle
imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed  entra  in
vigore entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di  segreteria,  come
individuati e quantificati ai sensi del comma 1: 
    a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle
informazioni di cui all'articolo 3; 
    b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui  all'articolo
6; 
    c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo  7,  comma
1; 
    d) l'accesso di qualunque persona fisica  e  giuridica,  compresa
quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7,  comma
2. 
  3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche  digitali
relativi alle informazioni sulla titolarita'  effettiva  in  caso  di
accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,  n.
581, che e'  adottato  ed  entra  in  vigore  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura): 
                «Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
          1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio  si
          provvede mediante: 
                  a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
          commi 4, 5 e 6; 
                  b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita'
          e  dalla  prestazione  di  servizi  e  quelli   di   natura
          patrimoniale; 
                  c) ; 
                  d)   i   diritti   di   segreteria   sull'attivita'
          certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,  elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; 
                  e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati; 
                  f)  altre  entrate  derivanti  da   prestazioni   e
          controlli  da  eseguire  ai  fini   dell'attuazione   delle
          disposizioni   dell'Unione    europea    secondo    tariffe
          predeterminate e pubbliche  poste  a  carico  dei  soggetti
          interessati ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la
          disciplina  dell'Unione   europea;   dette   tariffe   sono
          determinate sulla base del  costo  effettivo  del  servizio
          reso. 
              2. 
              3. Le voci e  gli  importi  dei  diritti  di  cui  alla
          lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative  a  servizi
          obbligatori, ivi compresi  quelli  a  domanda  individuale,
          incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma  1,
          sono stabiliti, modificati e  aggiornati  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo  conto  dei
          costi standard di gestione  e  di  fornitura  dei  relativi
          servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
          sensi dell'articolo  28,  comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto  2014,  n.  114.  Restano  fermi  i  limiti
          stabiliti dall'articolo  28  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 114. 
              4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
          camera di commercio da parte di  ogni  impresa  iscritta  o
          annotata nei registri di cui all'articolo 8,  ivi  compresi
          gli importi minimi e quelli massimi,  nonche'  gli  importi
          del diritto dovuti in  misura  fissa,  e'  determinata  dal
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e   delle    finanze,    sentite
          l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
          rappresentative a livello nazionale, in  base  al  seguente
          metodo: 
                a)  individuazione  del  fabbisogno  necessario   per
          l'espletamento dei servizi che il sistema delle  camere  di
          commercio  e'  tenuto  a  fornire  sull'intero   territorio
          nazionale, in relazione  alle  funzioni  amministrative  ed
          economiche  di  cui  all'articolo  2,  nonche'   a   quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni, in  base  ai  costi
          standard determinati ai sensi dell'articolo  28,  comma  2,
          del decreto legge 24 giugno 2014,  n.  90  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
                a-bis)  individuazione  degli  ambiti  prioritari  di
          intervento con riferimento alle sole funzioni  promozionali
          di cui all'articolo 2 e del relativo  fabbisogno,  valutato
          indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando  le
          esigenze   dello   sviluppo   economico   con   quelle   di
          contenimento degli oneri posti a carico delle imprese; 
                b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)
          delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo; 
                c) copertura del fabbisogno mediante diritti  annuali
          fissi per i soggetti iscritti  al  REA  e  per  le  imprese
          individuali iscritte al registro delle imprese, e  mediante
          applicazione   di   diritti   commisurati   al    fatturato
          dell'esercizio precedente per gli altri  soggetti,  nonche'
          mediante  la  determinazione  di  diritti  annuali  per  le
          relative unita' locali. 
              5. Qualora si verifichino variazioni significative  del
          fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere  e  le
          organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative  a
          livello  nazionale,  aggiorna  con  proprio   decreto,   da
          adottare entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente,  la
          misura del diritto annuale. 
              6. Al fine di garantire la partecipazione  del  sistema
          camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
          e ai  relativi  risparmi  di  spesa  applicabili,  ciascuna
          camera di commercio,  l'Unioncamere  e  le  singole  unioni
          regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
          diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
          predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
          bilancio dello Stato. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          dei singoli enti attesta il conseguimento  degli  obiettivi
          di risparmio e le modalita'  compensative  tra  le  diverse
          tipologie di spesa. 
              7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  il  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, determina i presupposti  per
          il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita'  e  i
          termini di liquidazione,  accertamento  e  riscossione  del
          diritto annuale. 
              8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
          disciplinate le modalita' di  applicazione  delle  sanzioni
          per il caso di  omesso  o  tardivo  pagamento  del  diritto
          annuale,  secondo  le  disposizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.   472   e   successive
          modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. 
              9.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   sentita
          l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
          da riservare  ad  un  fondo  di  perequazione,  sviluppo  e
          premialita'  istituito  presso  l'Unioncamere,  nonche'   i
          criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere  di
          commercio  al  fine  di  rendere  omogeneo  su   tutto   il
          territorio   nazionale   l'espletamento   delle    funzioni
          attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere  di
          commercio  nonche'  di  sostenere  la   realizzazione   dei
          programmi del sistema  camerale,  riconoscendo  premialita'
          agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. 
              10.  Per  il  finanziamento  di  programmi  e  progetti
          presentati dalla camere  di  commercio,  condivisi  con  le
          Regioni ed aventi per scopo la  promozione  dello  sviluppo
          economico e l'organizzazione di servizi  alle  imprese,  il
          Ministro  dello  sviluppo  economico,   su   richiesta   di
          Unioncamere,  valutata  la  rilevanza  dell'interesse   del
          programma  o  del  progetto  nel  quadro  delle   politiche
          strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per  gli
          esercizi di riferimento, della misura del  diritto  annuale
          fino ad un massimo del venti per  cento.  Il  rapporto  sui
          risultati dei  progetti  e'  inviato  al  Comitato  di  cui
          all'articolo 4-bis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.   581
          (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre
          1993, n. 580, in materia di istituzione del registro  delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile): 
                «Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati
          previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della  legge  n.
          580  del  1993  sono  rilasciati  sulla  base  di   modelli
          approvati con decreto del Ministro. 
              2.  Dall'archivio  degli  atti  e  dei  documenti  sono
          estratte  con  modalita'  informatiche  copie  integrali  o
          parziali degli atti.  Il  costo  di  tali  copie  non  puo'
          eccedere il costo amministrativo. 
              3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o
          con tecniche telematiche, certificati e  copie  tratti  dai
          propri archivi informatici. Per garantire la  tempestivita'
          della trasmissione dei certificati e delle copie  su  tutto
          il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del
          sistema informatico delle camere di commercio,  secondo  le
          modalita' fissate con decreto del Ministro. 
              4.  L'ufficio,  durante   il   tempo   necessario   per
          l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le  copie,
          a richiesta, mediante tecniche non informatiche. 
              5.  Gli  uffici  giudiziari  hanno  accesso  diretto  e
          gratuito   al    registro    delle    imprese    attraverso
          l'interconnessione  telematica  attivata  tra  il   sistema
          informatico  delle  camere  di  commercio  e   il   sistema
          informatico dell'Amministrazione della giustizia. 
              6. La certificazione anagrafica  dell'iscrizione  nelle
          sezioni  speciali  attesta  la  denominazione,  la   ditta,
          l'oggetto e la sede dell'impresa. 
              7. La certificazione delle societa' semplici  esercenti
          attivita' agricole, costituite da soci con la qualifica  di
          coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio,  anche  la
          predetta qualifica.»