Art. 8
Diritti di segreteria
e rilascio di copie e certificati
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
individuati e successivamente modificati e aggiornati le voci e gli
importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli
adempimenti previsti dal presente decreto inerenti l'istituzione
della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle
imprese e l'accesso alle stesse. Il decreto e' adottato ed entra in
vigore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Sono assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, come
individuati e quantificati ai sensi del comma 1:
a) la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle
informazioni di cui all'articolo 3;
b) l'accesso da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo
6;
c) l'accesso da parte del pubblico di cui all'articolo 7, comma
1;
d) l'accesso di qualunque persona fisica e giuridica, compresa
quella portatrice di interessi diffusi, di cui all'articolo 7, comma
2.
3. I modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva in caso di
accesso ai sensi degli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, sono adottati con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, che e' adottato ed entra in vigore entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 18, della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita'
e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) ;
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e
controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle
disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe
predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti
interessati ove cio' non risulti in contrasto con la
disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono
determinate sulla base del costo effettivo del servizio
reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre
1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile):
«Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati
previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n.
580 del 1993 sono rilasciati sulla base di modelli
approvati con decreto del Ministro.
2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono
estratte con modalita' informatiche copie integrali o
parziali degli atti. Il costo di tali copie non puo'
eccedere il costo amministrativo.
3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o
con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai
propri archivi informatici. Per garantire la tempestivita'
della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto
il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del
sistema informatico delle camere di commercio, secondo le
modalita' fissate con decreto del Ministro.
4. L'ufficio, durante il tempo necessario per
l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie,
a richiesta, mediante tecniche non informatiche.
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e
gratuito al registro delle imprese attraverso
l'interconnessione telematica attivata tra il sistema
informatico delle camere di commercio e il sistema
informatico dell'Amministrazione della giustizia.
6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle
sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta,
l'oggetto e la sede dell'impresa.
7. La certificazione delle societa' semplici esercenti
attivita' agricole, costituite da soci con la qualifica di
coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la
predetta qualifica.»