Art. 35 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le  misure
dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e  riferite  al
luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo
dopo quattro anni  dall'attribuzione  della  «qualifica  speciale»  e
all'appuntato  scelto  dopo  quattro  anni  dall'attribuzione   della
«qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,  n.
          51, recante: «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le
          Forze di polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento
          di concertazione per le Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare, integrativo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11  settembre  2007,  n.   170,   relativo   al
          quadriennio normativo  2006-2009  e  al  biennio  economico
          2006-2007»: 
              «Art. 31 (Assegno funzionale). - 1. (omissis). 
              2. Per effetto di quanto previsto al  precedente  comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico