Art. 35 Assegno funzionale 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «Art. 31 (Assegno funzionale). - 1. (omissis). 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico