Art. 37 Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. A decorrere dal 2022, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793; b) per la Guardia di finanza: euro 796.949. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».