Art. 37 
 
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. A  decorrere  dal  2022,  le  risorse  destinate  al  fondo  per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui  all'articolo  53  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: 
    a) per l'Arma dei carabinieri: euro 367.793; 
    b) per la Guardia di finanza: euro 796.949. 
  2. Gli importi  di  cui  al  comma  1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
  3.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali).  -  1.
          Per ogni Forza  di  polizia  ad  ordinamento  militare,  le
          risorse   economiche   per   l'efficienza    dei    servizi
          istituzionali  di   cui   all'articolo   53   del   secondo
          quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio
          economico    Polizia    2000-2001    sono     ulteriormente
          incrementate, come da  tabella  "A"  allegata  al  presente
          decreto: 
                a) per gli anni 2002  e  2003,  dalle  somme  di  cui
          all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002,  di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione; 
                b) per gli anni 2002 e  2003  dalle  somme  derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4,  del  presente
          decreto. 
              2. Le somme assegnate e non  utilizzate  nell'esercizio
          di competenza sono riassegnate, per le  medesime  esigenze,
          nell'anno successivo. 
              3. Le risorse indicate al comma 1 sono  utilizzate  per
          attribuire compensi finalizzati a: 
                a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
                b)  incentivare   l'impegno   del   personale   nelle
          attivita' operative  e  di  funzionamento  individuate  dal
          Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri   e   dal
          Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
                c) compensare l'impiego in compiti od  incarichi  che
          comportino l'assunzione  di  specifiche  responsabilita'  o
          disagio anche con  particolare  riguardo,  per  l'Arma  dei
          carabinieri, al personale in  forza  al  Gruppo  intervento
          speciale; 
                d) compensare la presenza qualificata; 
                e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi; 
                f)  compensare,  per  quanto  riguarda  il  personale
          dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni
          investigative e di controllo del territorio,  nonche',  per
          quanto riguarda il personale del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,    le    specifiche    funzioni     di     Polizia
          economico-finanziaria. 
              4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dei
          rispettivi Comandanti Generali, acquisito il  parere  delle
          rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo  59
          del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,
          n. 254, sono  annualmente  determinati  i  criteri  per  la
          destinazione, l'utilizzazione  delle  risorse  indicate  al
          comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,  e  le
          modalita'  applicative   concernenti   l'attribuzione   dei
          compensi previsti dal presente articolo. 
              5. Le risorse di cui al comma 1 non possono  comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata.».