Art. 38 Lavoro straordinario 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 38: - Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»: «Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - 1.-3. (omissis). 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi: Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: «Art. 22 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico