Art. 38 
 
                        Lavoro straordinario 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a
decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie  del  compenso  per  il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2018,  n.   39,   sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164, recante: «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le
          Forze di polizia ad ordinamento civile e  dello  schema  di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art.  43  (Effetti  dei  nuovi  stipendi).   -   1.-3.
          (omissis). 
              4. Gli incrementi stipendiali di  cui  all'articolo  42
          non hanno effetto sulla determinazione delle misure  orarie
          del compenso per lavoro straordinario. A decorrere  dal  1°
          gennaio 2002 e' soppresso  l'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987,  n.   150.
          Conseguentemente  le  misure  orarie  restano  fissate  nei
          seguenti importi lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          39, recante:  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  e  del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «Art. 22 (Lavoro straordinario). -  1.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto  del
          Presidente della Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso
          per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma
          1, del decreto del Presidente della Repubblica  1°  ottobre
          2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del
          decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95,   sono
          rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico