Art. 40 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 
    a) l'indennita'  di  missione  prevista  dall'articolo  1,  primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di  cui
all'articolo 31 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00; 
    b) al personale inviato in missione di durata superiore a  dodici
ore compete il rimborso delle spese documentate nel  limite  di  euro
30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10  per  due  pasti.  Per
incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il  rimborso  di
un solo  pasto.  I  medesimi  limiti  di  rimborso  si  applicano  al
personale in trasferta che dichiari di non aver  potuto  consumare  i
pasti per ragioni di servizio o per  mancanza  di  strutture  che  ne
consentano la consumazione pur avendone il  diritto  ai  sensi  della
vigente normativa. E' consentito il rimborso  del  documento  fiscale
con dicitura «pasto completo». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per il testo  dell'articolo  1,  primo  comma,  della
          legge 18 dicembre 1973, n. 836, si veda nelle note all'art.
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