Art. 42 Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita' giornaliere di rischio di cui: a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attivita' di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi: Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 42: - Per il testo dell'articolo 1 e tabella A e dell'articolo 3 e tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si veda nelle note all'articolo 11.