Art. 43 
 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia  e  relative  indennita'
  supplementari 
 
  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative
all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo,  di  pilotaggio,
di imbarco e di marcia nonche' le relative  indennita'  supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
sono rapportate,  con  le  medesime  modalita'  applicative  e  ferme
restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse  indennita',
agli importi e alle maggiorazioni  vigenti  per  il  personale  delle
Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al  personale
abilitato operatore sensori di aeromobili senza  equipaggio  di  peso
pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio  presso  reparti  che
impiegano tale tipologia di aeromobili. 
  3.  Il  personale  impiegato  fuori  sede  nell'ambito  di  servizi
collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983,  n.  78,
oltre l'orario di servizio, anche per la durata del  viaggio,  e'  da
considerarsi in servizio. 
 
          Note all'art. 43: 
              - Per il testo dell'articolo 8  della  legge  23  marzo
          1983, n. 78, si veda nelle note all'art. 12.