Art. 44 Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora; b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»: «Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.». - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»: «Art. 13 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.».