Art. 44 
 
              Indennita' di presenza notturna e festiva 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale: 
    a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le ore 22  e  le
ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto  del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'  rideterminata
nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora; 
    b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di  cui
all'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
novembre 2004, n. 301, e' rideterminata nella misura  giornaliera  di
euro 14,00. 
 
          Note all'art. 44: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164, recante: «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le
          Forze di polizia ad ordinamento civile e  dello  schema  di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art. 51 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          1.  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo
          all'entrata in vigore del presente  decreto,  al  personale
          impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22  e
          le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del
          biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata  nella
          misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5  novembre  2004,  n.  301,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          provvedimento  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al biennio economico 2004-2005»: 
              «Art. 13 (Indennita'  di  presenza  festiva).  -  1.  A
          decorrere dal 1° gennaio  2004,  al  personale  che  presta
          servizio  in  un  giorno  festivo,  l'indennita'   di   cui
          all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' rideterminata  nella
          misura giornaliera lorda di euro 12,00.».