Art. 46 
 
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle  Forze  di
  polizia a competenza generale e in servizio permanente di  pubblica
  sicurezza 
 
  1.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
nell'ambito delle attivita'  delle  Forze  di  polizia  a  competenza
generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale
dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti  di  cui  agli
articoli 173, comma 1, lettere c),  d),  e),  174,  limitatamente  ai
reparti   della   linea   mobile   a   supporto   dell'organizzazione
territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete,
per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia  serale  o
notturna, e di  durata  non  inferiore  alle  tre  ore  continuative,
un'indennita' nella misura di: 
    a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00
e le 21:59; 
    b) euro 10, per ciascun servizio che  abbia  inizio  tra  le  ore
22:00 e le ore 03:00. 
  2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per
servizi  preventivi  di  controllo  del   territorio   si   intendono
pattuglie,   pattuglioni   e   perlustrazioni    svolti    indossando
esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento. 
  3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta,  per  i  servizi
svolti nelle  medesime  fasce  orarie,  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri    impiegato     presso     le     centrali     operative
dell'organizzazione territoriale, nonche' a  quello  appartenente  ad
altri reparti, quando impiegato a supporto  dei  servizi  di  cui  al
comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione
territoriale. 
  4. L'indennita' di cui al presente articolo: 
    a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di
ordine pubblico di cui all'articolo 49  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  ferme   restando   le
disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al  periodo
pandemico, per le attivita' di controllo del  territorio  finalizzate
all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione
del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso  per
le attivita' di controllo del territorio  e  l'indennita'  di  ordine
pubblico; 
    b) e' corrisposta  una  sola  volta  al  personale  impiegato  in
servizi plurimi consecutivi. 
  5.  Con  determinazione  del  Comandante  Generale  dell'Arma   dei
carabinieri   e'   stabilito   annualmente,   tenendo   conto   degli
stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al  presente  articolo,
il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3  in  relazione  ai  quali
puo' essere corrisposta  la  medesima  indennita',  con  facolta'  di
rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute  o
straordinarie,  di  funzionalita'  ed   efficacia   delle   attivita'
istituzionali  e   in   funzione   delle   correlate   disponibilita'
finanziarie. 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo degli artt. 173,  174  e  174-bis
          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art. 173 (Organizzazione  territoriale  dell'Arma  dei
          carabinieri).   -   1.    L'organizzazione    territoriale,
          componente fondamentale dell'Arma, comprende: 
                a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo
          d'armata, che esercitano funzioni  di  alta  direzione,  di
          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi
          legionali, nonche' assicurano la gestione della  disciplina
          e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica; 
                b) Comandi legionali, con competenza  sul  territorio
          di una o piu' regioni amministrative, retti da generale  di
          divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della
          gestione  del  personale  e  competono   le   funzioni   di
          direzione, di coordinamento e di controllo delle  attivita'
          dei comandi provinciali, nonche'  assicurano  attraverso  i
          propri   organi,   il   sostegno   tecnico,   logistico   e
          amministrativo  di  tutti  i  reparti  dell'Arma  dislocati
          nell'area di competenza, anche  se  appartenenti  ad  altre
          organizzazioni; 
                c) Comandi provinciali, retti da generale di  brigata
          o da  colonnello,  cui  sono  attribuite,  le  funzioni  di
          direzione, di coordinamento  e  di  controllo  dei  reparti
          dipendenti,  e  la  responsabilita'  dell'analisi   e   del
          raccordo delle attivita' operative  e  di  contrasto  della
          criminalita' condotte nella provincia anche da  reparti  di
          altre organizzazioni dell'Arma; 
                d)  Comandi  a  livello  infraprovinciale,  retti  da
          ufficiale e differentemente strutturati  in  rapporto  alla
          loro  estensione  e  rilevanza   operativa,   cui   compete
          prioritariamente la responsabilita' della direzione  e  del
          coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
          di  contrasto  delle  manifestazioni  di   criminalita'   a
          rilevanza  locale,  nonche'  l'assolvimento   dei   compiti
          militari; 
                e) Comandi di stazione,  peculiari  articolazioni  di
          base  dell'Arma  dei  carabinieri  a  livello  locale,  cui
          compete  la  responsabilita'  diretta  del  controllo   del
          territorio  e  delle  connesse   attivita'   istituzionali,
          nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
          massima  e  in  relazione   alla   rilevanza   dell'impegno
          operativo,  da   luogotenente,   maresciallo   maggiore   o
          maresciallo capo. 
              2. L'organizzazione territoriale, struttura  essenziale
          per il controllo del  territorio,  costituisce  riferimento
          per  i  reparti  delle   altre   organizzazioni   dell'Arma
          nell'espletamento    delle    attivita'    di    rispettiva
          competenza.». 
              «Art. 174 (Organizzazione mobile e  speciale  dell'Arma
          dei carabinieri). - 1. L'organizzazione mobile  e  speciale
          comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
          all'espletamento, nell'ambito delle  competenze  attribuite
          all'Arma dei carabinieri,  di  compiti  particolari  o  che
          svolgono   attivita'   di   elevata   specializzazione,   a
          integrazione,   a    sostegno    o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: 
                a) Comando unita' mobili e  specializzate,  retto  da
          generale di corpo d'armata, che esercita funzioni  di  alta
          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti
          dei comandi di divisione dipendenti; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e  di  controllo  dei  reparti  alle  dirette
          dipendenze.». 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione
          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti
          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei
          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono
          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela
          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel
          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore
          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto
          dell'organizzazione territoriale. 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a)   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e
          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma
          dei carabinieri dal Capo di stato  maggiore  della  difesa,
          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e
          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'in-terno, per  i
          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,
          ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente
          dal Ministro della transizione ecologica,  fatta  salva  la
          dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole
          alimentari e  forestali  del  Comando  carabinieri  per  la
          tutela  agro-alimentare.  Il  Ministro  della   transizione
          ecologica si avvale del Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare   per   lo   svolgimento   delle    funzioni
          riconducibili alle  attribuzioni  del  medesimo  Ministero,
          mentre il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali  si  avvale   del   Comando   unita'   forestali,
          ambientali  e  agroalimentari  per  lo  svolgimento   delle
          funzioni  riconducibili  alle  attribuzioni  del   medesimo
          Ministero.  Il  Comando  unita'  forestali,  ambientali   e
          agroalimentari e' retto da un generale  di  corpo  d'armata
          che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e
          di  controllo  nei  confronti   dei   comandi   dipendenti,
          collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico
          di vice comandante del Comando e' attribuito al generale di
          divisione  in  servizio  permanente  effettivo  del   ruolo
          forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. 
              2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte
          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio
          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre
          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle
          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I
          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione
          di Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la
          transizione ecologica e Comando carabinieri per  la  tutela
          agroalimentare. 
              2-ter. Dal Comando di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela
          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          biodiversita' e dei parchi. 
              2-quater. Il Ministro della transizione  ecologica,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, definisce gli obiettivi strategici  generali
          del Comando di cui al comma 2, lettera  a),  nelle  materie
          riconducibili  alle  attribuzioni   dei   Ministeri   della
          transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari
          e forestali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per  le  Forze
          di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  dello  schema   di
          concertazione  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed  al
          biennio economico 2002-2003»: 
              «Art.  49  (Indennita'  di  ordine  pubblico).   -   1.
          L'indennita'  di  ordine  pubblico  fuori   sede   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta,  per
          ciascun turno  di  servizio  giornaliero  della  durata  di
          almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 
              2. Restano ferme le disposizioni di  cui  al  comma  2,
          lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato  al  comma
          1. 
              3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico   in   sede   e'
          corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
          durata di almeno quattro  ore,  nella  misura  unica  di  €
          13,00. 
              4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte
          anche al personale che, a seguito di infermita'  o  lesioni
          traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio,
          non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 
              5.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   hanno
          efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo
          all'entrata in vigore del presente decreto.».