Art. 48 
 
Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel
                     comune di Campione d'Italia 
 
  1. A decorrere dal 31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,  al
personale dell'Arma dei carabinieri  in  servizio  presso  il  Nucleo
carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile  pari
all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28  dicembre
1989, n. 425. 
 
          Note all'art. 48: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  28
          dicembre 1989, n. 425, recante:  «Adeguamento  dell'assegno
          di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle
          nuove  norme  sullo  stato  giuridico  e  sul   trattamento
          economico del  personale  statale,  compreso  quello  delle
          amministrazioni autonome»: 
              «Art. 1. - 1. 1.  Al  personale  delle  amministrazioni
          dello Stato,  compreso  quello  delle  amministrazioni  con
          ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede
          permanentemente  in  territorio  estero  di   confine   con
          l'Italia  (Francia,  Svizzera  e   Austria),   oltre   allo
          stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e
          continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal  1°
          gennaio 1989, un assegno  di  confine,  secondo  le  misure
          mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100  per
          cento, indicate, per ciascuno dei  predetti  Stati  esteri,
          per  fasce  di  livelli  o   categorie   e   per   carriera
          dirigenziale, nonche' per anzianita' in  detti  livelli,  o
          categorie o carriera dirigenziale,  nelle  tabelle  A  e  B
          allegate alla presente legge.».