Art. 48 Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.
Note all'art. 48: - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425, recante: «Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome»: «Art. 1. - 1. 1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal 1° gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonche' per anzianita' in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.».