Art. 49 Indennita' per attivita' ispettiva tributaria 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori. 2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.
Note all'art. 49: - Si riporta il testo degli artt. 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»: «Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali. 2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di polizia economico-finanziaria, da uno o piu' centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 4. I nuclei di polizia economico-finanziaria: a) sono unita' ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano. 5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza.». «Art. 6. (Comandi e organi dei reparti speciali). - 1. Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale. 2. I nuclei speciali: a) sono unita' ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. 3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.».