Art. 52 
 
                 Indennita' per soccorritori alpini 
 
  1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a  valere  dal  2022,  spetta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata
non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita'  operativa
o di mantenimento dell'efficienza operativa, al  personale  dell'Arma
dei carabinieri abilitato al servizio  di  vigilanza  e  soccorso  in
montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i  suoi
distaccamenti,  i  reparti  di  intervento  montano,  gli   squadroni
eliportati cacciatori, le  squadre  di  soccorso  alpino  ovvero  del
servizio cinofili specializzato in soccorso  alpino  e  impiegato  in
operazioni di  ricerca  e  soccorso  in  zone  montane.  La  predetta
indennita' compete anche al personale dell'Arma  dei  carabinieri  in
possesso della specializzazione alpinistica formativa per  rocciatore
impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata  non
inferiore a tre ore. 
  2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a  valere  dal  2022,  spetta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata
non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita'  operativa
o   di   mantenimento   dell'efficienza   operativa,   al   personale
specializzato «Tecnico  di  Soccorso  Alpino»,  impiegato  presso  il
Soccorso Alpino della Guardia di finanza.