Art. 53 
 
                      Licenza e riposo solidale 
 
  1. Il personale puo' cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di
consentire ad  altri  appartenenti  alla  stessa  Amministrazione  di
assistere i figli  minori  che,  per  le  particolari  condizioni  di
salute, necessitano di cure costanti: 
    a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita,  eccedente
le quattro settimane annue,  quantificata  in  venti  o  ventiquattro
giorni nel caso di articolazione dell'orario di  lavoro  settimanale,
rispettivamente, su cinque o sei giorni; 
    b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge  23  dicembre
1977, n. 937. 
  2. La cessione di cui al comma 1: 
    a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere  sottoposta
a condizione o a termine e non e' revocabile; 
    b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a  garantire
la riservatezza dei dati personali,  e  puo'  essere  effettuata  sia
mediante cessione diretta  che  con  sistemi  centralizzati,  secondo
procedure definite da ciascuna Amministrazione entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione  del
parere  delle  rispettive  sezioni  del  Consiglio   centrale   della
rappresentanza militare ai sensi dell'articolo  59  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. 
  3. Il militare ricevente: 
    a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta  di  cessione
deve  presentare   all'Amministrazione   di   appartenenza   adeguata
certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1,
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; 
    b)  puo'  chiedere  massimo   trenta   giorni,   fruibili   anche
consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di
centoventi giorni annui; 
    c)  puo'  avvalersi  dei   giorni   ricevuti   solo   a   seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di
riposo di cui alla  legge  23  dicembre  1977,  n.  937  allo  stesso
spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di  quelli  ricevuti
con quest'ultima. 
  4.  Una  volta   acquisiti,   i   giorni   ceduti   restano   nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle  necessita'  che
hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari
i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2018, n.  39,  per  la  fruizione  della  licenza
ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il
riposo ceduto. 
  5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i  giorni  ricevuti
devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente  fruibili
secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai
sensi del comma 2, lettera b). Resta  esclusa  ogni  possibilita'  di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi. 
 
          Note all'art. 53: 
              -  La  legge  23  dicembre  1977,  n.   937,   recante:
          «Attribuzione di giornate di  riposo  ai  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi  al
          quadriennio normativo 1998-2001  ed  al  biennio  economico
          1998-1999»: 
              «Art. 59 (Procedure di informazione, pareri e  rapporti
          con le Amministrazioni). - 1. Le Amministrazioni  informano
          preventivamente i COCER in ordine: 
                a) alle  emanande  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai  sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 
                b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione  e
          modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive  di  cui
          all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni; 
                c) alle  modalita'  attuative  della  disciplina  del
          riposo compensativo. 
              2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari  e
          proposte  sulle  disposizioni  applicative  riguardanti  le
          materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c)
          entro   30   giorni   dalla   data   di   ricezione   della
          comunicazione. 
              3. Ai fini del  comma  2  i  COCER  possono  richiedere
          riunioni  informative  preliminari,  anche   di   carattere
          tecnico, che hanno  inizio  entro  48  ore  dalla  data  di
          ricezione della comunicazione e si concludono  nel  termine
          di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi
          di urgenza. 
              4. Dell'esito degli incontri  e'  redatto  verbale  dal
          quale  risultano  le  posizioni  comuni  o   le   eventuali
          divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze  del
          personale.  Durante   il   periodo   in   cui   si   svolge
          l'informazione preventiva le Amministrazioni  non  adottano
          provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o  in  caso
          di  posizioni  divergenti  o  di   motivata   urgenza,   le
          rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
          definitive. In caso di divergenza, i COCER possono  inviare
          per iscritto le loro  osservazioni  o  richieste,  entro  5
          giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo  19,
          quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 
              5. (omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  civile   e   militare   "Triennio
          normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «Art.   26   (Licenza   ordinaria).   -   1.    Qualora
          indifferibili  esigenze  di  servizio  non   abbiano   reso
          possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel
          corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita  entro
          i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze
          di servizio, in caso  di  motivate  esigenze  di  carattere
          personale, il dipendente deve fruire della licenza  residua
          entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza. 
              2. Per il personale inviato in  missione  all'estero  a
          far data dall'entrata in vigore del decreto  che  recepisce
          il presente schema di provvedimento, i termini  di  cui  al
          comma 1  iniziano  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo
          rientro nella sede di servizio. 
              3. Al personale a cui, per  indifferibili  esigenze  di
          servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa
          compete,  sulla  base  della  documentazione  fornita,   il
          rimborso  delle  spese   sostenute   successivamente   alla
          concessione della licenza  stessa  e  connesse  al  mancato
          viaggio e soggiorno. 
              4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  e'
          consentito nei limiti di quanto previsto  dall'articolo  5,
          comma  8,  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e dalle relative  disposizioni  applicative,  anche
          nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14,  comma
          5, della legge 28 luglio 1999,  n.  266,  qualora  non  sia
          prevista nell'amministrazione di destinazione la  fruizione
          della licenza maturata e non fruita. 
              5. Ai fini  del  computo  dell'anzianita'  di  servizio
          utile per la maturazione della  licenza  ordinaria  di  cui
          all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio
          prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.». 
              - Per il testo dell'art.  1  della  legge  23  dicembre
          1977, n. 937, si veda nelle note all'art. 22.