Art. 53 Licenza e riposo solidale 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti: a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. 3. Il militare ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.
Note all'art. 53: - La legge 23 dicembre 1977, n. 937, recante: «Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1977, n. 355. - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»: «Art. 59 (Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni). - 1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine: a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni; c) alle modalita' attuative della disciplina del riposo compensativo. 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza. 4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 5. (omissis)». - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: «Art. 26 (Licenza ordinaria). - 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza. 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita. 5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.». - Per il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, si veda nelle note all'art. 22.