Art. 55 
 
                     Tutela della genitorialita' 
 
  1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26  marzo  2001,
n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si
applicano le seguenti disposizioni: 
    a)  esonero  dalla  sovrapposizione   completa   dell'orario   di
servizio, a richiesta degli  interessati,  tra  genitori,  dipendenti
dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di  eta'  per
provvedere alle materiali esigenze del minore; 
    b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente,  per  il
padre, dal servizio notturno sino al compimento  del  terzo  anno  di
eta' del figlio; 
    c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di  eta'
del figlio, per la madre dal servizio  notturno  o  dal  servizio  su
turni continuativi articolati sulle  24  ore,  o  per  le  situazioni
monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle  24
ore; 
    d) esonero, a domanda, dal servizio notturno  per  le  situazioni
monoparentali, ivi compreso il genitore unico  affidatario,  sino  al
compimento del dodicesimo anno di eta' del figlio convivente; 
    e) divieto di inviare in missione all'estero,  fuori  sede  o  in
servizio di ordine pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il
consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a
tre anni che ha proposto istanza per  essere  esonerato  dai  servizi
continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 
    f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che
assistono un soggetto disabile per il  quale  risultano  gia'  godere
delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri
vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo  anno  di
eta', di frequentare il corso di formazione  presso  la  scuola  piu'
vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il  corso  stesso  si
svolge; 
    h) divieto di impiegare la madre o il  padre  che  fruiscono  dei
riposi giornalieri, ai sensi degli articoli  39  e  40,  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati
sulle 24 ore. 
  2.  Il   personale   genitore   di   studenti   del   primo   ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi  specifici  di  apprendimento  in
ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8  ottobre  2010,
n. 170, ha diritto,  salvo  che  sussistano  specifiche  esigenze  di
servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per  l'assistenza
alle attivita' scolastiche  a  casa  richiesta  dal  piano  didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee  guida  emanate
dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge  n.
170 del 2010. 
  3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono  concessi,  entro
la prima settimana di nascita  del  figlio,  due  giorni  di  licenza
straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di  licenza
straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 
  4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia. 
 
          Note all'art. 55: 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,
          recante: «Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia di tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', a norma dell'articolo 15 della  legge  8  marzo
          2000, n. 53» e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle  persone  handicappate»,  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  17  febbraio
          1992, n. 39. 
              - Per il testo degli  articoli  39  e  40  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 24. 
              - Per il testo degli articoli  1  e  7  della  legge  8
          ottobre 2010, n. 170, si veda nelle note all'articolo 24. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1995,  n.   395,
          recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20  luglio
          1995 riguardante il personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»: 
              «Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
          di cui all'art. 34, comma 1, la  licenza  straordinaria  e'
          disciplinata dalla normativa  prevista  dall'art.  3  della
          legge  24  dicembre  1993,  n.  537,   come   interpretato,
          modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23,  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              2. In occasione di trasferimento del personale, per  le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la nuova sede di servizio,  l'Amministrazione  concede  una
          licenza straordinaria  speciale  nelle  durate  di  seguito
          specificate: 
                a)  trasferimento  in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con almeno dieci anni di  servizio;  giorni  dieci  per  il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio; 
                b)  trasferimento  per  il  personale   destinato   a
          prestare o che  rientri  dal  servizio  all'estero:  giorni
          trenta al personale ammogliato o con famiglia  a  carico  o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti   al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio. 
              3. Per il personale di cui all'art.  34,  comma  1,  la
          licenza breve e' soppressa. 
              4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma  39,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537,  non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
              5. Le norme di cui al presente  articolo  si  applicano
          dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina  di  ordine
          procedurale  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          previste dalle norme vigenti in materia  per  il  personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».