Art. 56 
 
    Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere 
 
  1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi  alla
violenza di genere, debitamente certificati  ai  sensi  dell'articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  80,  ha  il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi  al  percorso  di
protezione per un  periodo  massimo  di  novanta  giorni  di  licenza
straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale  di
tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso  di  protezione
certificato. Tali periodi di assenza sono  esclusi  dal  computo  del
periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo  48  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente  articolo,
la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita',  e'  tenuta  a
farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo  almeno  sette
giorni  prima  della  decorrenza  della  licenza,  con  l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo  di  assenza  e  a  produrre  la
certificazione di cui al comma 1. 
  3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito  il
trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera.  Tale
periodo e' computato ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nonche'
della  maturazione  della  licenza  ordinaria  e  della   tredicesima
mensilita'. 
  4.  L'Amministrazione  adotta  idonee   misure   a   tutela   della
riservatezza della condizione di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 56: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo 15 giugno 2013, n. 80 recante: «Misure  per  la
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro,
          in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183.». 
              «Art. 24 (Congedo per le donne vittime di  violenza  di
          genere). - 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico  o
          privato, inserita nei percorsi di protezione relativi  alla
          violenza di genere,  debitamente  certificati  dai  servizi
          sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o
          dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis  decreto-legge
          14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto  di  astenersi
          dal lavoro per motivi  connessi  al  suddetto  percorso  di
          protezione per un periodo massimo di tre mesi. 
              2.   Le   lavoratrici   titolari   di    rapporti    di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  inserite   nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati dai servizi sociali del  Comune  di
          residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di
          cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14  agosto  2013,
          n.  93,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          ottobre 2013, n. 119, hanno diritto  alla  sospensione  del
          rapporto contrattuale per motivi connessi allo  svolgimento
          del percorso di protezione, per il  periodo  corrispondente
          all'astensione, la cui durata non puo' essere  superiore  a
          tre mesi. 
              3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di  oggettiva
          impossibilita', e' tenuta a preavvisare il datore di lavoro
          o il committente con un termine di preavviso non  inferiore
          a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della  fine
          del periodo di congedo e a produrre  la  certificazione  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              4. Durante il periodo di  congedo,  la  lavoratrice  ha
          diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima
          retribuzione,   con   riferimento   alle   voci   fisse   e
          continuative del trattamento,  e  il  periodo  medesimo  e'
          coperto  da  contribuzione  figurativa.   L'indennita'   e'
          corrisposta dal  datore  di  lavoro  secondo  le  modalita'
          previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
          maternita'. I datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia
          contributiva,    detraggono    l'importo    dell'indennita'
          dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
          previdenziale competente. Per  i  dipendenti  dei  predetti
          datori di lavoro privati, compresi quelli per i  quali  non
          e'  prevista  l'assicurazione   per   le   prestazioni   di
          maternita',  l'indennita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          corrisposta con le modalita'  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.  663,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33.  Tale
          periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio  a
          tutti gli effetti, nonche' ai fini della maturazione  delle
          ferie, della tredicesima mensilita' e  del  trattamento  di
          fine rapporto. 
              5. Il congedo di cui al comma 1 puo'  essere  usufruito
          su base oraria o giornaliera  nell'arco  temporale  di  tre
          anni  secondo  quanto  previsto   da   successivi   accordi
          collettivi nazionali stipulati  da  associazioni  sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale.
          In  caso  di  mancata  regolamentazione,  da  parte   della
          contrattazione collettiva, delle modalita' di fruizione del
          congedo, la dipendente  puo'  scegliere  tra  la  fruizione
          giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e'
          consentita in misura  pari  alla  meta'  dell'orario  medio
          giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
          immediatamente precedente a quello nel corso del  quale  ha
          inizio il congedo. 
              6. La lavoratrice di cui al comma  1  ha  diritto  alla
          trasformazione del rapporto di  lavoro  a  tempo  pieno  in
          lavoro a tempo  parziale,  verticale  od  orizzontale,  ove
          disponibili in organico. Il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          parziale deve essere nuovamente  trasformato,  a  richiesta
          della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. 
              7.  Restano  in  ogni  caso  salve  disposizioni   piu'
          favorevoli previste dalla contrattazione collettiva. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  48  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  luglio  1995,  n.  395  si
          vedano le note all'articolo 55.».