Art. 58 
 
                Licenza per aggiornamento scientifico 
 
  1.   Ai   fini   dell'aggiornamento   scientifico   della   propria
specializzazione  professionale,   possono   essere   autorizzati   a
usufruire, compatibilmente con  le  esigenze  di  servizio,  di  otto
giorni  di  licenza  annui  nell'ambito  dei   periodi   di   licenza
straordinaria di cui  all'articolo  48,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395: 
    a) gli ufficiali in servizio permanente  effettivo  del  comparto
sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei  carabinieri  e  del  ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza; 
    b) i militari in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma  dei
carabinieri e della Guardia di finanza tenuti a  rispettare  obblighi
formativi per  l'aggiornamento  scientifico  e  per  il  mantenimento
dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai  fini  dello
svolgimento  delle  proprie  specifiche  attribuzioni   a   beneficio
esclusivo dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non
vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con  soggetti  o
enti esterni. 
 
          Note all'art. 58: 
              - Per il testo dell'art. 48 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 si veda nelle  note
          all'articolo 55.