Art. 10 
 
Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26,  in  materia
  di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive 
 
  1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d-bis),  dopo  la  parola:
«direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; 
    b) all'articolo 26-bis, comma 1: 
      1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite  le  seguenti:  «e
semidirettivi»; 
      2) dopo le  parole:  «mirati  allo  studio»  sono  inserite  le
seguenti: «della materia ordinamentale e»; 
      3) dopo le parole: « competenze riguardanti» sono  inserite  le
seguenti:  «la  capacita'  di  analisi  ed  elaborazione   dei   dati
statistici,»; 
    c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I corsi di formazione hanno la  durata  di  almeno  tre
settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento
di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite»; 
    d) all'articolo 26-bis, comma 2: 
      1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite  le  seguenti:  «e
semidirettivi»; 
      2) le parole: «alle capacita'  organizzative»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»; 
    e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo  la  parola:  «valutazione»
sono inserite le  seguenti:  «,  le  schede  valutative  redatte  dai
docenti e la documentazione relativa alla  prova  finale  di  cui  al
comma 1-bis»; 
    f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole:  «  Gli  elementi  di
valutazione » sono sostituite dalle seguenti: «  I  dati  di  cui  al
comma 3 »; 
    g) all'articolo 26-bis, comma 5: 
      1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite  le  seguenti:  «e
semidirettivi»; 
      2) dopo la parola: «formazione » sono aggiunte le  seguenti:  «
in data non risalente a piu' di cinque anni  prima  della  scopertura
dell'incarico oggetto della domanda»; 
    h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al
comma 1 e per la durata di cui  al  comma  1-bis  sono  riservati  ai
magistrati ai  quali  e'  stata  conferita  nell'anno  precedente  la
funzione direttiva o semidirettiva». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli articoli  2  e  26-bis  del
          decreto legislativo 30 gennaio  2006,  n.  26  (Istituzione
          della  Scuola   superiore   della   magistratura,   nonche'
          disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli
          uditori   giudiziari,   aggiornamento    professionale    e
          formazione dei magistrati, a norma dell'articolo  1,  comma
          1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,  n.  150),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta: 
                  a)    alla    formazione    e     all'aggiornamento
          professionale dei magistrati ordinari; 
                  b) all'organizzazione di seminari di  aggiornamento
          professionale e di formazione dei magistrati  e,  nei  casi
          previsti  dalla  lettera  n),  di  altri  operatori   della
          giustizia; 
                  c) alla  formazione  iniziale  e  permanente  della
          magistratura onoraria; 
                  d)  alla  formazione  dei  magistrati  titolari  di
          funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; 
                  d-bis) all'organizzazione di  corsi  di  formazione
          per i magistrati giudicanti e requirenti  che  aspirano  al
          conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi  di
          primo e di secondo grado; 
                  e) alla formazione  dei  magistrati  incaricati  di
          compiti di formazione; 
                  f) alle attivita' di formazione decentrata; 
                  g) alla formazione, su richiesta  della  competente
          autorita' di Governo, di magistrati stranieri in  Italia  o
          partecipanti all'attivita'  di  formazione  che  si  svolge
          nell'ambito della Rete di  formazione  giudiziaria  europea
          ovvero nel quadro di  progetti  dell'Unione  europea  e  di
          altri  Stati  o  di  istituzioni   internazionali,   ovvero
          all'attuazione di  programmi  del  Ministero  degli  affari
          esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette
          ai magistrati  italiani  da  parte  di  altri  Stati  o  di
          istituzioni    internazionali     aventi     ad     oggetto
          l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia; 
                  h)  alla   collaborazione,   su   richiesta   della
          competente autorita' di Governo,  nelle  attivita'  dirette
          all'organizzazione  e   al   funzionamento   del   servizio
          giustizia in altri Paesi; 
                  i) alla realizzazione di programmi di formazione in
          collaborazione  con  analoghe  strutture  di  altri  organi
          istituzionali o di ordini professionali; 
                  l) alla pubblicazione di ricerche e di studi  nelle
          materie oggetto di attivita' di formazione; 
                  m)  all'organizzazione  di  iniziative   e   scambi
          culturali, incontri  di  studio  e  ricerca,  in  relazione
          all'attivita' di formazione; 
                  n) allo svolgimento, anche sulla base di  specifici
          accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di
          seminari per operatori  della  giustizia  o  iscritti  alle
          scuole di specializzazione forense; 
                  o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con
          lo  svolgimento  del  tirocinio  dei  magistrati   ordinari
          nell'ambito  delle  direttive   formulate   dal   Consiglio
          superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte
          dei consigli giudiziari. 
                2. All'attivita' di ricerca non si applica l'articolo
          63 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 382. 
                3.  L'organizzazione  della  Scuola  e'  disciplinata
          dallo  statuto  e  dai  regolamenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 5, comma 2.». 
                «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I  corsi  di  formazione
          per i magistrati giudicanti e requirenti  che  aspirano  al
          conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi  di
          primo e di secondo grado  sono  mirati  allo  studio  della
          materia  ordinamentale,  dei  criteri  di  gestione   delle
          organizzazioni  complesse  nonche'  all'acquisizione  delle
          competenze  riguardanti  la   capacita'   di   analisi   ed
          elaborazione   dei   dati   statistici    la    conoscenza,
          l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e  dei
          modelli  di  gestione  delle  risorse  umane  e   materiali
          utilizzati   dal   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento dei propri servizi. 
              1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di  almeno
          tre settimane, anche non consecutive, e devono  comprendere
          lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare  le
          capacita' acquisite. 
                2. Al termine del corso di  formazione,  il  comitato
          direttivo, sulla base delle schede valutative  redatte  dai
          docenti nonche' di ogni altro  elemento  rilevante,  indica
          per ciascun partecipante elementi di valutazione in  ordine
          al conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi,
          con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso. 
                3. Gli elementi di valutazione, le schede  valutative
          redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova
          finale di cui al comma 1-bis sono comunicati  al  Consiglio
          superiore  della  magistratura  per   le   valutazioni   di
          competenza  in   ordine   al   conferimento   dell'incarico
          direttivo. 
                4. I dati di cui al comma 3 conservano validita'  per
          cinque anni. 
                5.   Possono   concorrere   all'attribuzione    degli
          incarichi direttivi e  semidirettivi,  sia  requirenti  che
          giudicanti, sia di primo che di secondo grado,  soltanto  i
          magistrati che abbiano partecipato al corso  di  formazione
          in data non risalente a piu' di  cinque  anni  prima  della
          scopertura dell'incarico oggetto della domanda. 
              5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di
          cui al comma 1 e per la durata di cui al comma  1-bis  sono
          riservati  ai  magistrati  ai  quali  e'  stata   conferita
          nell'anno    precedente    la    funzione    direttiva    o
          semidirettiva.».