Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive 1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; b) all'articolo 26-bis, comma 1: 1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; 2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono inserite le seguenti: «della materia ordinamentale e»; 3) dopo le parole: « competenze riguardanti» sono inserite le seguenti: «la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici,»; c) all'articolo 26-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite»; d) all'articolo 26-bis, comma 2: 1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; 2) le parole: «alle capacita' organizzative» sono sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»; e) all'articolo 26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis»; f) all'articolo 26-bis, comma 4, le parole: « Gli elementi di valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « I dati di cui al comma 3 »; g) all'articolo 26-bis, comma 5: 1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le seguenti: «e semidirettivi»; 2) dopo la parola: «formazione » sono aggiunte le seguenti: « in data non risalente a piu' di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda»; h) all'articolo 26-bis, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 26-bis del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Finalita'). - 1. La Scuola e' preposta: a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari; b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia; c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria; d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari; d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado; e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione; f) alle attivita' di formazione decentrata; g) alla formazione, su richiesta della competente autorita' di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attivita' di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attivita' formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia; h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorita' di Governo, nelle attivita' dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi; i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali; l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attivita' di formazione; m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attivita' di formazione; n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense; o) alla collaborazione, alle attivita' connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari. 2. All'attivita' di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 3. L'organizzazione della Scuola e' disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.». «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio della materia ordinamentale, dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite. 2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso. 3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo. 4. I dati di cui al comma 3 conservano validita' per cinque anni. 5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data non risalente a piu' di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda. 5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.».