Art. 11 
 
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia
                      di illeciti disciplinari 
 
  1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole:  «fatto  salvo  quanto  previsto
dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti:  «fatto  salvo
quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)»; 
      2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme regolamentari»
sono inserite le seguenti: «, delle direttive»; 
      3) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
        «q-bis)    l'omessa     collaborazione     del     magistrato
nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  nonche'  la  reiterazione,
all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che  le  hanno
imposte, se attribuibili al magistrato;»; 
      4) alla lettera v), le parole: «la violazione  del  divieto  di
cui all'articolo 5, comma 2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 1,  2,  2-bis  e
3»; 
      5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti: 
        «ee-bis) l'omessa adozione da  parte  del  capo  dell'ufficio
delle iniziative di cui all'articolo 37, commi  5-bis  e  5-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' l'omessa segnalazione  al
capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni
di cui all'articolo 37, comma 5-quater, del citato  decreto-legge  n.
98 del 2011; 
  ee-ter)  l'omissione,  da  parte  del  capo  dell'ufficio   o   del
presidente di una sezione, della comunicazione,  rispettivamente,  al
consiglio  giudiziario  e  al  consiglio  direttivo  della  Corte  di
cassazione o al capo  dell'ufficio,  delle  condotte  del  magistrato
dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle  misure  di  cui
all'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»; 
      6) alla lettera gg), le parole:  «fuori  dei  casi  consentiti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  in  assenza  dei   presupposti
previsti» e dopo le parole: «grave ed inescusabile » sono aggiunte le
seguenti:  «;  l'avere  indotto  l'emissione  di   un   provvedimento
restrittivo della  liberta'  personale  in  assenza  dei  presupposti
previsti dalla  legge,  omettendo  di  trasmettere  al  giudice,  per
negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti»; 
    b)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  dopo  la   parola:
«indirettamente,» sono inserite le seguenti: «per se' o per altri,»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
lettere: 
      «   l-bis)   l'adoperarsi   per   condizionare    indebitamente
l'esercizio   delle   funzioni   del   Consiglio   superiore    della
magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per
altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri; 
      l-ter) l'omissione,  da  parte  del  componente  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  della  comunicazione   agli   organi
competenti di fatti  a  lui  noti  che  possono  costituire  illecito
disciplinare ai sensi della lettera l-bis)»; 
    d) dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente: 
      «Art.  3-ter  Estinzione  dell'illecito.   -    1.   L'illecito
disciplinare previsto  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  q),  e'
estinto  quando  il  piano  di   smaltimento,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' stato rispettato. 
      2. Il beneficio di cui al comma 1  puo'  essere  applicato  una
sola volta»; 
    e) all'articolo 12: 
      1) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        « g-bis) i comportamenti di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera q-bis); »; 
      2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
nonche' per la reiterata violazione dei doveri  di  cui  all'articolo
37, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, conver-tito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,
n.111»; 
      3) al comma 4, dopo  le  parole:  «particolare  gravita'»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' nei casi in cui  ai  fatti  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera gg), sia seguito il  riconoscimento
dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo  314  del  codice  di
procedura penale»; 
    f) al capo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  25-bis.  Condizioni  per  la  riabilitazione.  - 1.   La
condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione
disciplinare dell'ammonimento  perde  ogni  effetto  dopo  che  siano
trascorsi tre anni dalla data in  cui  la  sentenza  disciplinare  di
condanna e' divenuta irrevocabile, a  condizione  che  il  magistrato
consegua una successiva valutazione di professionalita' positiva. 
      2. La condanna disciplinare che  ha  comportato  l'applicazione
della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto dopo che
siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  data  in   cui   la   sentenza
disciplinare di condanna e' divenuta irrevocabile, a  condizione  che
il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalita'
positiva. 
      3. Per i magistrati che hanno conseguito la settima valutazione
di professionalita', la riabilitazione di cui  ai  commi  1  e  2  e'
subordinata, oltre che al decorso del  termine  di  cui  ai  medesimi
commi 1 e 2, alla positiva valutazione del loro  successivo  percorso
professionale  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dal   Consiglio
superiore della magistratura. 
      4. Il Consiglio  superiore  della  magistratura  stabilisce  le
forme e i modi per l'accertamento delle condizioni  previste  per  la
riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando  che
vi si provveda in occasione del primo procedimento in  cui  cio'  sia
rilevante». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo degli articoli  2,  3  e  12  del
          decreto legislativo 23 febbraio 2006,  n.  109  (Disciplina
          degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle  relative
          sanzioni e della  procedura  per  la  loro  applicabilita',
          nonche'   modifica   della   disciplina    in    tema    di
          incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento  di
          ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1,  comma  1,
          lettera f), della legge  25  luglio  2005,  n.  150),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Illeciti disciplinari  nell'esercizio  delle
          funzioni).  -  1.   Costituiscono   illeciti   disciplinari
          nell'esercizio delle funzioni: 
                  a) fatto salvo quanto previsto  dalle  lettere  b),
          c), g) e m), i comportamenti che, violando i doveri di  cui
          all'articolo  1,  arrecano  ingiusto   danno   o   indebito
          vantaggio ad una delle parti; 
                  b) l'omissione della  comunicazione,  al  Consiglio
          superiore della  magistratura,  della  sussistenza  di  una
          delle situazioni di incompatibilita' di cui  agli  articoli
          18 e 19  dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
          come modificati dall'articolo 29 del presente decreto; 
                  c)  la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di
          astensione nei casi previsti dalla legge; 
                  d)  i  comportamenti  abitualmente   o   gravemente
          scorretti nei confronti delle parti,  dei  loro  difensori,
          dei  testimoni  o  di  chiunque  abbia  rapporti   con   il
          magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei
          confronti di altri magistrati o di collaboratori; 
                  e)  l'ingiustificata  interferenza   nell'attivita'
          giudiziaria di altro magistrato; 
                  f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio,  da
          parte   del   magistrato   destinatario,   delle   avvenute
          interferenze; 
                  g) la grave  violazione  di  legge  determinata  da
          ignoranza o negligenza inescusabile; 
                  h)  il  travisamento  dei  fatti   determinato   da
          negligenza inescusabile; 
                  [i)]; 
                  l)   l'emissione   di   provvedimenti   privi    di
          motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella  sola
          affermazione della sussistenza  dei  presupposti  di  legge
          senza indicazione degli elementi di fatto  dai  quali  tale
          sussistenza risulti, quando  la  motivazione  e'  richiesta
          dalla legge; 
                  m) l'adozione di provvedimenti  adottati  nei  casi
          non  consentiti  dalla  legge,  per  negligenza   grave   e
          inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo
          rilevante, diritti patrimoniali; 
                  n) la reiterata o grave  inosservanza  delle  norme
          regolamentari, delle direttive  o  delle  disposizioni  sul
          servizio  giudiziario  o  sui   servizi   organizzativi   e
          informatici adottate dagli organi competenti; 
                  o) l'indebito affidamento  ad  altri  di  attivita'
          rientranti nei propri compiti; 
                  p) l'inosservanza  dell'obbligo  di  risiedere  nel
          comune   in   cui   ha   sede    l'ufficio    in    assenza
          dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se  ne
          e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri
          di diligenza e laboriosita'; 
                  q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel
          compimento  degli   atti   relativi   all'esercizio   delle
          funzioni;  si  presume  non  grave,  salvo  che   non   sia
          diversamente dimostrato,  il  ritardo  che  non  eccede  il
          triplo dei termini previsti dalla legge per  il  compimento
          dell'atto; 
              q-bis)   l'omessa   collaborazione    del    magistrato
          nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37,  comma
          5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,
          nonche' la reiterazione, all'esito  dell'adozione  di  tali
          misure,  delle  condotte   che   le   hanno   imposte,   se
          attribuibili al magistrato; 
                  r) il sottrarsi in modo abituale  e  ingiustificato
          all'attivita' di servizio; 
                  s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di
          una sezione o il presidente di un collegio,  l'omettere  di
          assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; 
                  t)   l'inosservanza   dell'obbligo   di    rendersi
          reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia  imposto
          dalla  legge  o  da  disposizione   legittima   dell'organo
          competente; 
                  u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza,
          di atti del procedimento coperti dal segreto o di  cui  sia
          previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione
          del  dovere  di  riservatezza  sugli  affari  in  corso  di
          trattazione, o sugli affari definiti, quando  e'  idonea  a
          ledere indebitamente diritti altrui; 
                  v)  pubbliche  dichiarazioni   o   interviste   che
          riguardino i soggetti coinvolti negli affari  in  corso  di
          trattazione,   ovvero   trattati   e   non   definiti   con
          provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando
          sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui  nonche'
          la violazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi  1,
          2, 2-bis e 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006,  n.
          106. 
                  z); 
                  aa)  il  sollecitare  la  pubblicita'  di   notizie
          attinenti alla  propria  attivita'  di  ufficio  ovvero  il
          costituire  e  l'utilizzare  canali  informativi  personali
          riservati o privilegiati; 
                  bb); 
                  cc)  l'adozione   intenzionale   di   provvedimenti
          affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva
          e la motivazione, tali da manifestare una  precostituita  e
          inequivocabile    contraddizione    sul    piano    logico,
          contenutistico o argomentativo; 
                  dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o
          del presidente di una  sezione  o  di  un  collegio,  della
          comunicazione agli organi competenti di fatti  a  lui  noti
          che possono costituire illeciti  disciplinari  compiuti  da
          magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; 
                  ee) l'omissione, da parte del  dirigente  l'ufficio
          ovvero da parte del magistrato cui  compete  il  potere  di
          sorveglianza, della comunicazione  al  Consiglio  superiore
          della  magistratura  della   sussistenza   di   una   delle
          situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e
          19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
          gennaio  1941,   n.   12,   come   da   ultimo   modificati
          dall'articolo  29  del  presente  decreto,   ovvero   delle
          situazioni  che  possono  dare   luogo   all'adozione   dei
          provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio  decreto
          legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come  modificati  dagli
          articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto; 
              ee-bis)   l'omessa   adozione   da   parte   del   capo
          dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi
          5-bis e 5-ter, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, nonche' l'omessa segnalazione al capo  dell'ufficio
          da parte del presidente di sezione delle situazioni di  cui
          all'articolo 37, comma 5-quater, del  citato  decreto-legge
          n. 98 del 2011; 
              ee-ter) l'omissione, da parte del capo  dell'ufficio  o
          del  presidente  di  una  sezione,   della   comunicazione,
          rispettivamente, al consiglio giudiziario  e  al  consiglio
          direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio,
          delle  condotte  del  magistrato   dell'ufficio   che   non
          collabori nell'attuazione delle misure di cui  all'articolo
          37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; 
                  ff) l'adozione di  provvedimenti  non  previsti  da
          norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o
          di grave e inescusabile negligenza; 
                  gg) l'emissione  di  un  provvedimento  restrittivo
          della  liberta'  personale  in  assenza   dei   presupposti
          previsti dalla legge, determinata da  negligenza  grave  ed
          inescusabile;   l'avere   indotto   l'emissione    di    un
          provvedimento  restrittivo  della  liberta'  personale   in
          assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo  di
          trasmettere   al   giudice,   per   negligenza   grave    e
          inescusabile, elementi rilevanti; 
                  gg-bis)  l'inosservanza  dell'articolo  123   delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale, di cui al  decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271. 
                2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h),
          i),  l),  m),  n),  o),  p),  cc)  e  ff),  l'attivita'  di
          interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione
          del fatto e delle prove non danno luogo  a  responsabilita'
          disciplinare.». 
                «Art. 3 (Illeciti disciplinari  fuori  dell'esercizio
          delle funzioni). - 1. Costituiscono  illeciti  disciplinari
          al di fuori dell'esercizio delle funzioni: 
                  a) l'uso della qualita' di magistrato  al  fine  di
          conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri; 
                  b) il frequentare persona sottoposta a procedimento
          penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
          persona  che  a  questi  consta  essere  stata   dichiarata
          delinquente abituale, professionale o per tendenza  o  aver
          subito condanna per delitti non  colposi  alla  pena  della
          reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad  una
          misura  di  prevenzione,  salvo  che  sia  intervenuta   la
          riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti  consapevoli
          di affari con una di tali persone; 
                  c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari  senza
          la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore  della
          magistratura; 
                  d) lo svolgimento di attivita' incompatibili con la
          funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma  1,  del
          regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e   successive
          modificazioni, o  di  attivita'  tali  da  recare  concreto
          pregiudizio  all'assolvimento   dei   doveri   disciplinati
          dall'articolo 1; 
                  e) l'ottenere, direttamente o  indirettamente,  per
          se' o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti che il
          magistrato sa  essere  parti  o  indagati  in  procedimenti
          penali o civili pendenti presso  l'ufficio  giudiziario  di
          appartenenza o  presso  altro  ufficio  che  si  trovi  nel
          distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni
          giudiziarie,  ovvero  dai  difensori  di  costoro,  nonche'
          ottenere,  direttamente  o   indirettamente,   prestiti   o
          agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da  parti
          offese o testimoni o  comunque  da  soggetti  coinvolti  in
          detti procedimenti; 
                  f); 
                  g) la partecipazione ad associazioni  segrete  o  i
          cui   vincoli   sono   oggettivamente   incompatibili   con
          l'esercizio delle funzioni giudiziarie; 
                  h) l'iscrizione o la partecipazione  sistematica  e
          continuativa a partiti politici  ovvero  il  coinvolgimento
          nelle attivita' di soggetti operanti nel settore  economico
          o finanziario che possono  condizionare  l'esercizio  delle
          funzioni   o   comunque   compromettere   l'immagine    del
          magistrato; 
                  i) l'uso strumentale della  qualita'  che,  per  la
          posizione  del   magistrato   o   per   le   modalita'   di
          realizzazione, e' diretto  a  condizionare  l'esercizio  di
          funzioni costituzionalmente previste; 
                  l); 
              l-bis)  l'adoperarsi  per  condizionare   indebitamente
          l'esercizio delle funzioni del  Consiglio  superiore  della
          magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per
          se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri; 
              l-ter)  l'omissione,  da  parte  del   componente   del
          Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione
          agli organi competenti di fatti  a  lui  noti  che  possono
          costituire illecito disciplinare  ai  sensi  della  lettera
          l-bis).». 
                «Art. 12 (Sanzioni applicabili). - 1. Si applica  una
          sanzione non inferiore alla censura per: 
                  a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui
          all'articolo  1,  arrecano  ingiusto   danno   o   indebito
          vantaggio a una delle parti; 
                  b)  la  consapevole  inosservanza  dell'obbligo  di
          astensione nei casi previsti dalla legge; 
                  c) l'omissione, da  parte  dell'interessato,  della
          comunicazione al  Consiglio  superiore  della  magistratura
          della sussistenza di una delle cause di incompatibilita' di
          cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario,  di
          cui  al  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,   come
          modificati dall'articolo 29 del presente decreto; 
                  d)  il  tenere  comportamenti  che,  a  causa   dei
          rapporti comunque esistenti con i  soggetti  coinvolti  nel
          procedimento  ovvero  a  causa  di  avvenute  interferenze,
          costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; 
                  e) i comportamenti previsti dall'articolo 2,  comma
          1, lettere d), e) ed f); 
                  f) il perseguimento di fini diversi  da  quelli  di
          giustizia; 
                  g) il reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento
          degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; 
                  g-bis) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma
          1, lettera q-bis); 
                  h) la scarsa laboriosita', se abituale; 
                  i) la grave o abituale  violazione  del  dovere  di
          riservatezza; 
                  l) l'uso della qualita' di magistrato  al  fine  di
          conseguire vantaggi ingiusti; 
                  m)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari
          senza   avere   richiesto   o   ottenuto   la    prescritta
          autorizzazione dal Consiglio superiore della  magistratura,
          qualora per l'entita' e la natura  dell'incarico  il  fatto
          non si appalesi di particolare gravita'. 
                2. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita
          dell'anzianita' per: 
                  a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui
          all'articolo 1, arrecano grave e ingiusto danno o  indebito
          vantaggio a una delle parti; 
                  b) l'uso della qualita' di magistrato  al  fine  di
          conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
                  c) i comportamenti previsti dall'articolo 3,  comma
          1, lettera b). 
                3.  Si  applica  la  sanzione  della  incapacita'   a
          esercitare  un  incarico  direttivo  o  semidirettivo   per
          l'interferenza,  nell'attivita'  di  altro  magistrato,  da
          parte del dirigente dell'ufficio  o  del  presidente  della
          sezione, se ripetuta o  grave,  nonche'  per  la  reiterata
          violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi  5-bis,
          5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. 
                4.  Si  applica  una  sanzione  non  inferiore   alla
          sospensione  dalle  funzioni  per   l'accettazione   e   lo
          svolgimento di  incarichi  e  uffici  vietati  dalla  legge
          ovvero per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per
          i quali non e' stata richiesta  o  ottenuta  la  prescritta
          autorizzazione,  qualora  per   l'entita'   e   la   natura
          dell'incarico il fatto si appalesi di particolare  gravita'
          , nonche' nei casi in cui ai fatti  previsti  dall'articolo
          2, comma 1, lettera  gg),  sia  seguito  il  riconoscimento
          dell'ingiusta detenzione ai  sensi  dell'articolo  314  del
          codice di procedura penale. 
                5.  Si  applica  la  sanzione  della   rimozione   al
          magistrato che sia stato condannato  in  sede  disciplinare
          per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera  e),
          che incorre nella interdizione perpetua  o  temporanea  dai
          pubblici uffici in seguito a condanna penale o che  incorre
          in una condanna a pena detentiva per  delitto  non  colposo
          non inferiore a un anno la cui  esecuzione  non  sia  stata
          sospesa, ai sensi degli  articoli  163  e  164  del  Codice
          penale o per la  quale  sia  intervenuto  provvedimento  di
          revoca della sospensione ai sensi dell'articolo  168  dello
          stesso Codice.».