Art. 12 
 
       Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 
 
  1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali» sono  inserite  le
seguenti: «, in ragione dello stanziamento deliberato,»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  della
giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio,  i  posti
che si sono resi quelli che si  renderanno  vacanti  nel  quadriennio
successivo e  ne  da'  comunicazione  al  Consiglio  superiore  della
magistratura»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma  annuale»  sono
soppresse; 
      2) al comma  2,  le  parole:  «Il  concorso  e'  bandito»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il concorso, fermo restando  il  disposto
dell'articolo 1, comma 1, e' bandito entro il mese  di  settembre  di
ogni anno» e dopo le parole: «numero  dei  posti»  sono  inserite  le
seguenti:  «tenendo  conto   degli   elementi   indicati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1-bis»; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
«Il  passaggio  di  cui  al  presente  comma  puo'  essere  richiesto
dall'interessato, per non piu' di  una  volta  nell'arco  dell'intera
carriera, entro il termine di sei anni  dal  maturare  per  la  prima
volta della legittimazione al tramutamento previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo  e'
consentito,  per  una  sola  volta,  il  passaggio   dalle   funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato  non  abbia
mai svolto funzioni giudicanti penali,  nonche'  il  passaggio  dalle
funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del  lavoro  in
un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti  vacanti
in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del  lavoro.
In quest'ultimo caso, il magistrato non puo'  in  alcun  modo  essere
destinato, neppure in qualita' di sostituto, a funzioni giudicanti di
natura  penale  o   miste,   anche   in   occasione   di   successivi
trasferimenti. In ogni caso, il passaggio puo' essere  disposto  solo
previa partecipazione ad un corso di qualificazione  professionale  e
subordinatamente a un giudizio di idoneita'  allo  svolgimento  delle
diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura
previo parere del consiglio giudiziario.» e, all'ultimo  periodo,  le
parole: « secondo e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto  e
sesto»; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Per il conferimento delle funzioni di legittimita' di cui
all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche'  per  il  conferimento  delle
funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso  articolo  10
non opera alcuna delle limitazioni di cui al  comma  3  del  presente
articolo.  Per  il  conferimento   delle   funzioni   giudicanti   di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che  comportino
il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di
assegnazione  di  funzioni  giudicanti   penali,   non   operano   le
limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione»; 
    d) all'articolo 35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da  10
a 13» sono sostituite dalle seguenti: «da 10  a  15»  e,  al  secondo
periodo, la parola: «14» e' sostituita  dalla  seguente:  «16»  e  la
parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due». 
  2. I magistrati che prima della data di  entrata  in  vigore  della
disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno  effettuato  almeno
un  passaggio  dalle  funzioni  giudicanti  a  quelle  requirenti,  o
viceversa, possono  effettuare  un  solo  ulteriore  mutamento  delle
medesime funzioni nonche' richiedere il conferimento  delle  funzioni
requirenti di legittimita' ai sensi del comma 6 dell'articolo 13  del
decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,  come  sostituito  dal
presente articolo, a  condizione  che  non  abbiano  gia'  effettuato
quattro mutamenti di funzione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          5 aprile 2006, n. 160, si vedano le note all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  13  e  35  del
          citato decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Indizione del concorso e  svolgimento  della
          prova  scritta).  -  1.  Il  concorso  per  esami  di   cui
          all'articolo 1 si svolge in una o piu' sedi  stabilite  nel
          decreto con il quale e' bandito il concorso. 
                2.  Il   concorso,   fermo   restando   il   disposto
          dell'articolo 1, comma 1,  e'  bandito  entro  il  mese  di
          settembre di ogni  anno  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia, previa delibera del  Consiglio  superiore  della
          magistratura, che determina il  numero  dei  posti  tenendo
          conto degli elementi indicati  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1-bis. Con  successivi  decreti  del  Ministro  della
          giustizia,  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale,   sono
          determinati il luogo ed il calendario di svolgimento  della
          prova scritta. 
                3. In considerazione del  numero  delle  domande,  la
          prova scritta puo' aver luogo contemporaneamente in Roma ed
          in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della
          commissione esaminatrice con le diverse sedi. 
                4.    Ove    la    prova    scritta    abbia    luogo
          contemporaneamente   in   piu'   sedi,    la    commissione
          esaminatrice espleta presso la sede  di  svolgimento  della
          prova in Roma le operazioni inerenti  alla  formulazione  e
          alla scelta dei temi  e  presiede  allo  svolgimento  delle
          prove. Presso le altre sedi le funzioni  della  commissione
          per il  regolare  espletamento  delle  prove  scritte  sono
          attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto
          del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
          superiore  della  magistratura,  e   composto   da   cinque
          magistrati, dei quali uno con anzianita'  di  servizio  non
          inferiore  a  tredici  anni  con  funzioni  di  presidente,
          coadiuvato da personale amministrativo  dell'area  C,  come
          definita dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  del
          comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001,  stipulato
          il  16  febbraio  1999,  con  funzioni  di  segreteria.  Il
          comitato svolge la sua attivita'  in  ogni  seduta  con  la
          presenza di non meno di tre componenti. In caso di  assenza
          o impedimento, il presidente e' sostituito  dal  magistrato
          piu'  anziano.  Si  applica  ai  predetti   magistrati   la
          disciplina  dell'esonero  dalle  funzioni   giudiziarie   o
          giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. 
                4-bis. Le spese per il concorso sono poste  a  carico
          del candidato  nella  misura  forfetaria  di  euro  50,  da
          corrispondere al momento della presentazione della domanda.
          Le  modalita'  di  versamento  del  contributo  di  cui  al
          presente comma sono stabilite con  decreto,  avente  natura
          non  regolamentare,  del  Ministro  della   giustizia,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Analogamente, il contributo e'  aggiornato  ogni  tre  anni
          secondo l'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
          operai e impiegati.». 
                «Art. 13 (Attribuzione  delle  funzioni  e  passaggio
          dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa).
          - 1. L'assegnazione di sede, il  passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti  a  quelle  requirenti,  il  conferimento  delle
          funzioni  semidirettive  e  direttive  sono  disposti   dal
          Consiglio superiore della  magistratura  con  provvedimento
          motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
                1-bis.  Il  Consiglio  superiore  della  Magistratura
          provvede  al  conferimento  delle  funzioni   direttive   e
          semidirettive: 
                  a) nel caso di collocamento a riposo  del  titolare
          per raggiunto limite di eta' o di  decorrenza  del  termine
          ottennale previsto dagli articoli  45  e  46  del  presente
          decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; 
                  b)  negli  altri  casi,  entro   sei   mesi   dalla
          pubblicazione della vacanza. 
                1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui  al
          comma 1-bis, il  presidente  della  Commissione  referente,
          entro  il  termine  di   trenta   giorni,   provvede   alla
          formulazione della proposta. 
                2. 
                3. Il passaggio da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
          requirenti, e  viceversa,  non  e'  consentito  all'interno
          dello stesso distretto, ne' all'interno di altri  distretti
          della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
          distretto  di  corte  di  appello  determinato   ai   sensi
          dell'articolo  11  del  codice  di  procedura   penale   in
          relazione al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta
          servizio all'atto del mutamento di funzioni.  Il  passaggio
          di  cui   al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
          dall'interessato, per  non  piu'  di  una  volta  nell'arco
          dell'intera carriera, entro il  termine  di  sei  anni  dal
          maturare  per  la  prima  volta  della  legittimazione   al
          tramutamento previsto  dall'articolo  194  dell'ordinamento
          giudiziario, di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
          12. Oltre il termine temporale di cui al secondo periodo e'
          consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni
          giudicanti alle funzioni requirenti,  quando  l'interessato
          non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonche' il
          passaggio   dalle   funzioni   requirenti   alle   funzioni
          giudicanti civili o del lavoro in  un  ufficio  giudiziario
          diviso in sezioni,  ove  vi  siano  posti  vacanti  in  una
          sezione che  tratti  esclusivamente  affari  civili  o  del
          lavoro. In quest'ultimo caso, il  magistrato  non  puo'  in
          alcun  modo  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
          sostituto, a funzioni giudicanti di natura penale o  miste,
          anche in occasione di  successivi  trasferimenti.  In  ogni
          caso,  il  passaggio  puo'  essere  disposto  solo   previa
          partecipazione ad un corso di qualificazione  professionale
          e  subordinatamente  a  un  giudizio  di   idoneita'   allo
          svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal  Consiglio
          superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
          giudiziario. Per tale giudizio di  idoneita'  il  consiglio
          giudiziario deve acquisire le osservazioni  del  presidente
          della corte di appello o del procuratore generale presso la
          medesima  corte  a  seconda  che  il  magistrato   eserciti
          funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
          di appello o  il  procuratore  generale  presso  la  stessa
          corte, oltre agli elementi forniti dal  capo  dell'ufficio,
          possono acquisire anche le osservazioni del presidente  del
          consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare  gli
          elementi di fatto sulla base dei quali  hanno  espresso  la
          valutazione di idoneita'. Per il passaggio  dalle  funzioni
          giudicanti di  legittimita'  alle  funzioni  requirenti  di
          legittimita', e viceversa, le  disposizioni  del  quinto  e
          sesto  periodo  si  applicano  sostituendo   al   consiglio
          giudiziario  il  Consiglio   direttivo   della   Corte   di
          cassazione, nonche' sostituendo al presidente  della  corte
          d'appello e al procuratore  generale  presso  la  medesima,
          rispettivamente,  il  primo  presidente  della   Corte   di
          cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 
                4. Ferme restando tutte  le  procedure  previste  dal
          comma  3,  il  solo  divieto  di  passaggio   da   funzioni
          giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa,  all'interno
          dello stesso  distretto,  all'interno  di  altri  distretti
          della stessa regione e con  riferimento  al  capoluogo  del
          distretto  di  corte   d'appello   determinato   ai   sensi
          dell'articolo  11  del  codice  di  procedura   penale   in
          relazione al  distretto  nel  quale  il  magistrato  presta
          servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica
          nel caso in cui il magistrato che  chiede  il  passaggio  a
          funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi  cinque  anni
          funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso
          in cui  il  magistrato  chieda  il  passaggio  da  funzioni
          requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in  un
          ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi  siano  posti
          vacanti, in una sezione che  tratti  esclusivamente  affari
          civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non  puo'
          essere destinato,  neppure  in  qualita'  di  sostituto,  a
          funzioni di natura civile  o  miste  prima  del  successivo
          trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso  il
          magistrato non puo' essere destinato, neppure  in  qualita'
          di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del
          successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In  tutti
          i  predetti  casi  il   tramutamento   di   funzioni   puo'
          realizzarsi soltanto in un diverso circondario  ed  in  una
          diversa provincia rispetto  a  quelli  di  provenienza.  Il
          tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto in  un
          diverso distretto rispetto  a  quello  di  provenienza.  La
          destinazione alle funzioni giudicanti civili o  del  lavoro
          del magistrato che  abbia  esercitato  funzioni  requirenti
          deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata
          dal Consiglio superiore della magistratura e  nel  relativo
          provvedimento di trasferimento. 
                5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
          requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di  servizio   e'
          valutata  unitamente  alle  attitudini  specifiche  desunte
          dalle valutazioni di professionalita' periodiche. 
              6. Per il conferimento delle funzioni  di  legittimita'
          di cui all'articolo 10, commi  15  e  16,  nonche'  per  il
          conferimento delle funzioni requirenti di cui ai commi 6  e
          14  dello  stesso  articolo  10  non  opera  alcuna   delle
          limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo. Per il
          conferimento delle funzioni giudicanti di  legittimita'  di
          cui ai commi 6 e 14 dell'articolo  10,  che  comportino  il
          mutamento da requirente a  giudicante,  fermo  restando  il
          divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali,  non
          operano le limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede
          di destinazione. 
                7.». 
                «Art. 35 (Limiti  di  eta'  per  il  conferimento  di
          funzioni direttive). - 1.  Le  funzioni  direttive  di  cui
          all'articolo 10, commi da 10 a 15, possono essere conferite
          esclusivamente ai magistrati che, data  della  vacanza  del
          posto messo a concorso, assicurano almeno quattro  anni  di
          servizio prima della data  di  collocamento  a  riposo.  Le
          funzioni  direttive  di  cui  all'articolo  10,  comma  16,
          possono essere conferite esclusivamente ai magistrati  che,
          data della vacanza del posto messo a  concorso,  assicurano
          almeno  due  anni  di  servizio   prima   della   data   di
          collocamento a riposo. 
                2. Ai magistrati che non  assicurano  il  periodo  di
          servizio di cui al comma 1  non  possono  essere  conferite
          funzioni direttive se  non  nell'ipotesi  di  conferma  per
          un'ulteriore sola volta dell'incarico gia' svolto,  di  cui
          all'articolo 45.».