Art. 13 
 
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia
  di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,
i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
    «6. Il procuratore della Repubblica predispone, in conformita' ai
principi   generali   definiti   dal   Consiglio   superiore    della
magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio,  con  il  quale
determina: 
      a) le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e
uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei  criteri  di
priorita' di cui alla lettera b); 
      b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare le  notizie
di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre  e  definiti,
nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento  con  legge,
tenendo conto del numero degli affari da  trattare,  della  specifica
realta' criminale e territoriale  e  dell'utilizzo  efficiente  delle
risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; 
      c) i compiti di coordinamento e di  direzione  dei  procuratori
aggiunti; 
      d)  i  criteri  di  assegnazione  e   di   coassegnazione   dei
procedimenti e le tipologie di reato per le  quali  i  meccanismi  di
assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica; 
      e) i criteri e le modalita'  di  revoca  dell'assegnazione  dei
procedimenti; 
      f) i criteri per l'individuazione del  procuratore  aggiunto  o
comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3; 
      g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita'  di  risorse
umane sia tale da non consentirne la costituzione,  e  i  criteri  di
assegnazione dei sostituti procuratori  a  tali  gruppi,  che  devono
valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e  le  attitudini  dei
magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea
nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi  gruppi
di lavoro non spettano compensi, gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    7.  Il  progetto  organizzativo  dell'ufficio  e'  adottato  ogni
quattro  anni,   sentiti   il   dirigente   dell'ufficio   giudicante
corrispondente  e  il  presidente  del  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati, ed e' approvato dal Consiglio superiore della magistratura,
previo parere del  consiglio  giudiziario  e  valutate  le  eventuali
osservazioni  formulate  dal  Ministro  della  giustizia   ai   sensi
dell'articolo 11 della legge  24  marzo  1958,  n.  195.  Decorso  il
quadriennio, l'efficacia del progetto e' prorogata  fino  a  che  non
sopravvenga il nuovo. Con le  medesime  modalita'  di  cui  al  primo
periodo, il progetto organizzativo puo' essere variato nel corso  del
quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto  legislativo  20  febbraio  2006,  n.   106,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Attribuzioni   del   procuratore   della
          Repubblica). - 1. Il procuratore  della  Repubblica,  quale
          preposto all'ufficio del pubblico  ministero,  e'  titolare
          esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi  e  nei
          termini fissati dalla legge. 
                2.  Il  procuratore  della  Repubblica  assicura   il
          corretto,  puntuale  ed  uniforme   esercizio   dell'azione
          penale,   l'osservanza    delle    disposizioni    relative
          all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto  delle
          norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 
                3. Il procuratore della  Repubblica  puo'  designare,
          tra i procuratori aggiunti, il vicario, il  quale  esercita
          le medesime funzioni del procuratore della  Repubblica  per
          il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
          rimasto vacante. 
                4. Il procuratore della Repubblica puo'  delegare  ad
          uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o  piu'
          magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
          di affari, individuati con riguardo  ad  aree  omogenee  di
          procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
          necessitano di uniforme indirizzo. 
                5. Nella designazione di  cui  al  comma  3  e  nella
          attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
          della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
          singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti  ed
          i magistrati dell'ufficio devono  attenersi  nell'esercizio
          delle funzioni vicarie o della delega. 
                6. Il procuratore  della  Repubblica  predispone,  in
          conformita' ai principi  generali  definiti  dal  Consiglio
          superiore della  magistratura,  il  progetto  organizzativo
          dell'ufficio, con il quale determina: 
                  a) le misure organizzative finalizzate a  garantire
          l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo
          conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b); 
                  b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare
          le notizie di reato da  trattare  con  precedenza  rispetto
          alle altre e definiti,  nell'ambito  dei  criteri  generali
          indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero
          degli affari da trattare, della specifica realta' criminale
          e territoriale e  dell'utilizzo  efficiente  delle  risorse
          tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; 
                  c) i compiti di coordinamento e  di  direzione  dei
          procuratori aggiunti; 
                  d) i criteri di assegnazione  e  di  coassegnazione
          dei procedimenti e le tipologie di reato  per  le  quali  i
          meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di  natura
          automatica; 
                  e)   i   criteri   e   le   modalita'   di   revoca
          dell'assegnazione dei procedimenti; 
                  f) i criteri per l'individuazione  del  procuratore
          aggiunto o comunque del magistrato designato come  vicario,
          ai sensi del comma 3; 
                  g) i gruppi di lavoro, salvo che la  disponibilita'
          di  risorse  umane  sia   tale   da   non   consentire   la
          costituzione, e i criteri  di  assegnazione  dei  sostituti
          procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare  il  buon
          funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei  magistrati,
          nel rispetto della disciplina della  permanenza  temporanea
          nelle  funzioni,  fermo  restando  che  ai  componenti  dei
          medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
                7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato
          ogni  quattro  anni,  sentiti  il  dirigente   dell'ufficio
          giudicante corrispondente e  il  presidente  del  consiglio
          dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato  dal  Consiglio
          superiore della magistratura, previo parere  del  consiglio
          giudiziario e valutate le eventuali osservazioni  formulate
          dal Ministro della  giustizia  ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il  quadriennio,
          l'efficacia del  progetto  e'  prorogata  fino  a  che  non
          sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di  cui  al
          primo  periodo,  il  progetto  organizzativo  puo'   essere
          variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze
          dell'ufficio.».